Art. 5.
 
   1.  La  presente  legge  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
   2. A decorrere dalla stessa data e' abrogata la legge regionale 14
dicembre 1984, n. 51, che continua  peraltro  ad  applicarsi  per  la
rendicontazione  e  l'erogazione del contributo concesso all'Istituto
per l'anno 1987.
   3. Per il 1988 la domanda di cui a comma primo del precedente art.
3 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
    Trieste, addi' 12 aprile 1988
 
                               BIASUTTI