Art. 5. 1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. 2. A decorrere dalla stessa data e' abrogata la legge regionale 14 dicembre 1984, n. 51, che continua peraltro ad applicarsi per la rendicontazione e l'erogazione del contributo concesso all'Istituto per l'anno 1987. 3. Per il 1988 la domanda di cui a comma primo del precedente art. 3 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Trieste, addi' 12 aprile 1988 BIASUTTI