Art. 5.
 
   La  lettera a) del primo comma dell'art. 9 della legge regionale 8
marzo 1985, n. 13, e' integrata  con  l'aggiunta,  al  termine  della
frase,  della dizione "o da un funzionario medico del livello apicale
dell'area funzionale di prevenzione e sanita' pubblica, iscritto  nel
ruolo regionale del S.S.N.".