Art. 5. (art. 5 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3) (art. 3 legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51) Abilitazione all'esercizio di un'attivita' artigiana 1. L'abilitazione all'esercizio di un'attivita' artigiana si consegue mediante iscrizione nell'albo di cui all'art. 17 del presente testo unico. 2. Imprese costituite in forma di societa' di persone, eccetto le societa' di cui al quarto comma dell'art. 3, e le cooperative, possono esercitare attivita' artigiane qualora la maggioranza dei soci - e nelle societa' composte da due soli soci, almeno uno di essi - sia abilitata all'esercizio della relativa attivita' artigiana o attivita' artigiana affine e collabori professionalmente nell'impresa. 3. Per le societa' in accomandita semplice il rapporto di cui al precedente comma si applica ai soli soci accomandatari. 4. I requisiti di cui all'art. 3 si applicano analogamente. 5. Determinate attivita' artigiane possono essere esercitate in proprio senza dipendenti e senza l'autorizzazione all'istruzione di apprendisti da parte di persone che siano in possesso del certificato di cui all'art. 17 legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30. L'elenco di tali attivita' artigiane sara' emanato con regolamento, sentito il parere della commissione provinciale per l'artigianato. Le relative domande devono essere presentate all'ufficio provinciale per l'artigianato. Con l'autorizzazione all'esercizio fino al massimo di 4 anni l'assessore provinciale competente dispone l'iscrizione dell'impresa in una sezione aggiuntiva del registro di cui all'art. 7.