Art. 5.
          (art. 5 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3)
          (art. 3 legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51)
         Abilitazione all'esercizio di un'attivita' artigiana
 
   1.  L'abilitazione  all'esercizio  di  un'attivita'  artigiana  si
consegue  mediante  iscrizione  nell'albo  di  cui  all'art.  17  del
presente testo unico.
   2.  Imprese costituite in forma di societa' di persone, eccetto le
societa' di cui al  quarto  comma  dell'art.  3,  e  le  cooperative,
possono  esercitare  attivita'  artigiane  qualora la maggioranza dei
soci - e nelle societa' composte da due soli soci, almeno uno di essi
-  sia  abilitata  all'esercizio della relativa attivita' artigiana o
attivita'   artigiana   affine    e    collabori    professionalmente
nell'impresa.
   3.  Per  le societa' in accomandita semplice il rapporto di cui al
precedente comma si applica ai soli soci accomandatari.
   4. I requisiti di cui all'art. 3 si applicano analogamente.
   5.  Determinate  attivita'  artigiane possono essere esercitate in
proprio senza dipendenti e senza l'autorizzazione  all'istruzione  di
apprendisti da parte di persone che siano in possesso del certificato
di cui all'art.  17  legge  provinciale  17  novembre  1981,  n.  30.
L'elenco  di  tali attivita' artigiane sara' emanato con regolamento,
sentito il parere della commissione provinciale per l'artigianato. Le
relative domande devono essere presentate all'ufficio provinciale per
l'artigianato.
   Con  l'autorizzazione  all'esercizio  fino  al  massimo  di 4 anni
l'assessore provinciale competente dispone l'iscrizione  dell'impresa
in una sezione aggiuntiva del registro di cui all'art. 7.