Art. 5.
                         Norme per l'accesso
 
   1.  Il  reclutamento  del personale ha luogo, nel limite dei posti
disponibili, mediante:
     a) concorso pubblico;
     b)  ricorso  al  collocamento  secondo le modalita' indicate nel
presente articolo;
     c) corso-concorso pubblico.
   2.  Il concorso pubblico consiste in prove a contenuto teorico e/o
pratico  attinenti  alla  professionalita'  del  relativo  profilo  e
valutazione  dei  titoli  culturali,  professionali e di servizio con
criteri  predeterminati  prevedendo,  ove  possibile,  il  ricorso  a
procedure  semplificate  e  automatizzate  e  in attuazione di quanto
previsto dall'art. 5,  comma  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13.
   3.  Il ricorso alle liste del collocamento ordinario, nel rispetto
della  normativa  vigente  per  quanto  attiene   ai   requisiti   di
ammissibilita'  al pubblico impiego, puo' aver luogo per reclutamento
del personale  dalla  prima  alla  quarta  qualifica  mediante  prove
selettive (test attitudinale e/o prova pratica).
   4. Alle prove selettive di cui al comma 3, e' ammesso il personale
interno avente diritto alla riserva per la copertura dei posti di cui
al comma 9.
   5.  Il  corso-concorso  pubblico  consiste  in  una  selezione  di
candidati per l'ammissione  a  un  corso  con  posti  predeterminati,
finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi.
   6. I candidati ammessi al corso saranno in numero superiore almeno
del 20% dei posti messi a concorso. Al termine del corso  un'apposita
commissione,  di  cui  dovra'  far parte almeno un docente del corso,
procedera' a esami scritti e orali con predisposizione di graduatorie
di  merito  per  il  conferimento  dei posti. I criteri generali e le
modalita' di svolgimento del  corso-concorso  saranno  predeterminati
dall'amministrazione  in sede di contrattazione con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.
   7.  Ferme  restando  le  riserve  di  legge,  si considerano posti
disponibili sia quelli vacanti alla data del bando di  concorso,  sia
quelli  che  risulteranno  tali  per effetto di collocamenti a riposo
previsti nei dodici mesi successivi.
   8. I posti disponibili da mettere a concorso devono essere coperti
entro 6 mesi dalla data del relativo bando.
   9.  In  relazione  ai  programmi  annuali  di  occupazione  di cui
all'art. 2, i bandi di concorso dovranno prevedere una riserva per il
personale  in  servizio  di  ruolo  pari al 35% dei posti disponibili
messi a concorso. Tale  percentuale  potra'  giungere  fino  al  40%,
recuperando le quote eventualmente non utilizzate per la mobilita' di
cui all'art. 6. Alla riserva dei posti puo' accedere il personale  di
ruolo appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore
al posto messo a concorso, in possesso del titolo di studio richiesto
per  l'accesso dall'esterno al posto anzidetto e con un'anzianita' di
servizio di due anni, per  i  posti  a  concorso  fino  alla  settima
qualifica  funzionale  compresa  e'  ammessa  la  partecipazione  del
personale appartenente alla qualifica  immediatamente  inferiore  con
un'anzianita' di almeno tre anni e con medesima professionalita' o di
cinque se di professionalita' diversa,  in  possesso  del  titolo  di
studio immediatamente inferiore a quello richiesto per il posto messo
a concorso.
   10. La riserva non opera per l'accesso a posti unici relativi alle
qualifiche apicali per i diversi profili professionali; in tutti  gli
altri  casi  la  riserva  opera  mediante compensazioni fra i diversi
profili professionali della stessa qualifica funzionale.
   11.  La  graduatoria  del concorso e' unica. Il personale interno,
esauriti i posti riservati, puo'  ricoprire  i  posti  non  ricoperti
dagli esterni.
   12.  I  posti  riservati  al  personale  interno,  ove  non  siano
integralmente coperti, vengono coperti dagli esterni.
   13.  Le  graduatorie  restano aperte per tre anni e possono essere
utilizzate nel  rispetto  delle  percentuali  di  riserva  dei  posti
previste  nella  presente  legge  per  gli  ulteriori  posti  di pari
qualifica funzionale e profilo professionale vacanti e disponibili, a
eccezione   di   quelli   istituiti   o  trasformati  successivamente
all'espletamento delle procedure concorsuali.
   14.  Le  commissioni giudicatrici dei concorsi sono composte da un
membro della giunta regionale o da altra  persona  esperta  designata
nel  decreto  di  nomina, che la presiede, e da un massimo di quattro
membri di cui uno in rappresentanza delle  organizzazioni  sindacali.
Le  commissioni  sono  nominate  con  decreto  del  Presidente  della
Regione.
   15. I rappresentanti sindacali sono designati congiuntamente dalle
organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative.  In  mancanza
delle  anzidette  designazioni, che dovranno pervenire entro quindici
giorni dalla data della notifica, provvede  d'ufficio  il  Presidente
della Regione nominando, anche tra il personale regionale, le persone
chiamate a sostituire i componenti non designati tempestivamente.
   16.  Nel  caso  di  passaggio,  anche  mediante concorso, tra enti
destinatari dell'accordo nazionale di cui all'art. 1,  al  dipendente
viene  riconosciuto  il  salario individuale di anzianita' conseguito
nell'ente   di   provenienza   e   viene   considerato,    ai    fini
dell'attribuzione  della  successiva quota del salario individuale di
anzianita',  il  rateo  in  corso   di   maturazione   nell'ente   di
provenienza.