Art. 5. Procedura di acquisto 1. L'ordinazione dei lavori, delle provviste e dei servizi deve effettuarsi con lettera od altro atto e dovra' contenere i prezzi, le modalita' di pagamento, i termini di pagamento e di consegna, la penale per ritardata o mancata esecuzione, nonche' la facolta', per l'azienda, di provvedere all'esecuzione dei lavori, delle provviste, dei servizi a rischio e pericolo dell'assuntore e di risolvere il rapporto mediante semplice denuncia, nei casi in cui l'assuntore venga meno ai patti concordati, ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti. 2. Con la lettera o con l'altro atto di cui al comma precedente dovra' inoltre essere richiesta espressa accettazione da parte dell'assuntore medesimo dell'ordinazione dei lavori, delle provviste e dei servizi, anche ai fini dell'applicazione delle penali e dell'esecuzione in danno o del risarcimento del danno ulteriore. 3. Nei casi di cui al secondo comma dell'art. 67 del regolamento approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0417/Pres. del 12 settembre 1986, la lettera o l'altro atto con il quale si effettuano le spese puo' prescindere dalle formalita' previste dai commi precedenti.