Art. 5. Altre attivita' delle compagnie barracellari 1. I componenti delle compagnie barracellari, oltre alle attivita' istituzionalmente loro affidate ai sensi della presente legge, debbono collaborare, nell'ambito delle proprie attribuzioni e nel rispetto delle norme vigenti, con le forze di polizia dello Stato quando ne sia stata fatta richiesta al sindaco, per specifiche operazioni, da parte delle competenti autorita'. 2. Nell'esercizio di tali attivita' gli addetti al servizio barracellare dipendono operativamente dall'autorita' che ha richiesto la loro utilizzazione.