Art. 5.
             Altre attivita' delle compagnie barracellari
 
   1. I componenti delle compagnie barracellari, oltre alle attivita'
istituzionalmente  loro  affidate  ai  sensi  della  presente  legge,
debbono  collaborare,  nell'ambito  delle  proprie attribuzioni e nel
rispetto delle norme vigenti, con le forze  di  polizia  dello  Stato
quando  ne  sia  stata  fatta  richiesta  al  sindaco, per specifiche
operazioni, da parte delle competenti autorita'.
   2.  Nell'esercizio  di  tali  attivita'  gli  addetti  al servizio
barracellare dipendono operativamente dall'autorita' che ha richiesto
la loro utilizzazione.