Art. 5. Disposizioni relattive alla distribuzione sul territorio dei laboratori 1. L'apertura e il trasferimento di sede di un laboratorio o di un punto di prelievo sono ammessi nell'ambito territoriale della stessa USL a condizione che la sede prescelta non sia posta nello stesso distretto socio-sanitario nel quale operi altro laboratorio dello stesso tipo o specialita' pubblico o privato. Nel caso in cui l'ambito territoriale del distretto non sia stato ancora individuato, si tiene conto del criterio della vicinanza. 2. Ai fini del presente articolo il territorio del comune di Firenze non si considera suddiviso in cinque Unita' sanitarie locali. 3. L'autorizzazione all'apertura di un punto di prelievo e' rilasciata per tre anni. L'eventuale conferma per il successivo triennio e' subordinata al permanere delle condizioni di carenza di cui al precedente comma 1.