Art. 5. 1. All'onere di spesa per il pagamento delle azioni sottoscritte per l'acquisto del 2% del capitale sociale a norma dell'art. 2 della presente legge, si fa fronte con la variazione di bilancio disposta dal successivo comma. 2. Agli stati di previsione della parte "spesa del bilancio 1988" sono apportate per analogo importo, competenze e cassa, le seguenti variazioni: (Omissis). La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, addi' 1 agosto 1988 BARTOLINI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 21 giugno 1988 ed e' stata vistata dal commissario del Governo il 25 luglio 1988.