Art. 5.
 
   1.  All'onere  di spesa per il pagamento delle azioni sottoscritte
per l'acquisto del 2% del capitale sociale a norma dell'art. 2  della
presente  legge,  si fa fronte con la variazione di bilancio disposta
dal successivo comma.
   2.  Agli stati di previsione della parte "spesa del bilancio 1988"
sono apportate per analogo importo, competenze e cassa,  le  seguenti
variazioni:
  (Omissis).
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, addi' 1 agosto 1988
 
                              BARTOLINI
 
  La  presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 21
giugno 1988 ed e' stata vistata dal commissario  del  Governo  il  25
luglio 1988.