Art. 5. Attribuzioni dei comuni 1. Le funzioni in materia veterinaria, non espressamente attribuite alla competenza dello Stato e della Regione, sono esercitate dai comuni, che si avvalgono delle rispettive Unita' sanitarie locali. 2. Tali funzioni in particolare concernono: a) la profilassi delle zoonosi e delle altre malattie infettive ed infestive degli animali soggetti a misure di polizia veterinaria; b) le indagine epizoologiche su base locale e la tutela igienico-sanitaria degli allevamenti e dell'ambiente; c) l'attuazione dei programmi di educazione sanitaria in materia di igiene e sanita' pubblica veterinaria; d) la vigilanza sulla vendita degli animali e sui locali ad essa adibiti, sulle stalle di sosta, sui mercati, fiere ed esposizioni di animali, sui pubblici abbeveratoi, sulle sardigne, sui concentramemti di animali e sulla raccolta e lavorazione degli avanzi animali; e) la vigilanza sulle stazioni di monta, sugli impianti per la fecondazione artificiale e sugli ambulatori per la cura della sterilita' degli animali; f) la vigilanza sul trasporto degli animali e dei prodotti e avanzi animali, nonche' sullo spostamento degli animali per ragioni di pascolo; g) la vigilanza sull'importazione, esportazione e transito degli animali, delle carni, dei prodotti e avanzi animali, ove prevista dalla vigente normativa; h) la vigilanza sui trattamenti immunizzanti e sulle inoculazioni diagnostiche in campo veterinario; i) la tutela igienico-sanitaria dei mangimi per l'alimentazione zootecnica; la vigilanza sulla protezione degli animali e sulla utilizzazione degli stessi per esperimenti scientifici; l) la vigilanza ed il controllo per la repressione dell'impiego di sostanze non consentite, comprese quelle ormonali ed antiormonali, quali fattori di crescita o di neutralizzazione sessuale di animali, destinati all'alimentazione umana; m) la vigilanza sui farmaci per uso veterinario e sul loro impiego negli animali; n) l'attuazione dei piani di profilassi delle malattie degli animali trasmissibili all'uomo e la vigilanza sulla esecuzione di piani di profilassi delle parassitosi gestiti da Enti pubblici o privati; o) la vigilanza sull'utilizzazione dei prodotti di origine animale per la produzione opoterapica; p) l'ispezione, la vigilanza ed il controllo veterinario degli alimenti di origine animale e dei relativi derivati nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito, trasporto, commercializzazione e, in collaborazione con i servizi di igiene pubblica, nella fase di somministrazione; q) la profilassi della rabbia, la lotta al randagismo e la tenuta dell'anagrafe canina; r) ogni altra funzione in materia di medicina veterinaria attribuita ai comuni dalle leggi dello Stato e della Regione. 3. L'assemblea della Unita' sanitaria locale, su proposta del Comitato di gestione, adotta il regolamento del Servizio veterinario sulla base delle direttive emanate dalla Giunta regionale. 4. Il regolamento deve essere adottato entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.