Art. 5.
                       Attribuzioni dei comuni
 
   1.   Le   funzioni   in  materia  veterinaria,  non  espressamente
attribuite  alla  competenza  dello  Stato  e  della  Regione,   sono
esercitate  dai  comuni,  che  si  avvalgono  delle rispettive Unita'
sanitarie locali.
   2. Tali funzioni in particolare concernono:
     a)  la profilassi delle zoonosi e delle altre malattie infettive
ed infestive degli animali soggetti a misure di polizia veterinaria;
     b)  le  indagine  epizoologiche  su  base  locale  e  la  tutela
igienico-sanitaria degli allevamenti e dell'ambiente;
     c) l'attuazione dei programmi di educazione sanitaria in materia
di igiene e sanita' pubblica veterinaria;
     d) la vigilanza sulla vendita degli animali e sui locali ad essa
adibiti, sulle stalle di sosta, sui mercati, fiere ed esposizioni  di
animali, sui pubblici abbeveratoi, sulle sardigne, sui concentramemti
di animali e sulla raccolta e lavorazione degli avanzi animali;
     e)  la  vigilanza sulle stazioni di monta, sugli impianti per la
fecondazione  artificiale  e  sugli  ambulatori  per  la  cura  della
sterilita' degli animali;
     f)  la  vigilanza  sul  trasporto degli animali e dei prodotti e
avanzi animali, nonche' sullo spostamento degli animali  per  ragioni
di pascolo;
     g) la vigilanza sull'importazione, esportazione e transito degli
animali, delle carni, dei prodotti e  avanzi  animali,  ove  prevista
dalla vigente normativa;
     h)   la   vigilanza   sui   trattamenti   immunizzanti  e  sulle
inoculazioni diagnostiche in campo veterinario;
     i)  la tutela igienico-sanitaria dei mangimi per l'alimentazione
zootecnica; la vigilanza  sulla  protezione  degli  animali  e  sulla
utilizzazione degli stessi per esperimenti scientifici;
     l)  la vigilanza ed il controllo per la repressione dell'impiego
di sostanze non consentite, comprese quelle ormonali ed antiormonali,
quali  fattori di crescita o di neutralizzazione sessuale di animali,
destinati all'alimentazione umana;
     m)  la  vigilanza  sui  farmaci  per  uso veterinario e sul loro
impiego negli animali;
     n)  l'attuazione  dei  piani  di profilassi delle malattie degli
animali trasmissibili all'uomo e la  vigilanza  sulla  esecuzione  di
piani  di  profilassi  delle  parassitosi  gestiti da Enti pubblici o
privati;
     o)  la  vigilanza  sull'utilizzazione  dei  prodotti  di origine
animale per la produzione opoterapica;
     p)  l'ispezione,  la vigilanza ed il controllo veterinario degli
alimenti di origine animale e dei relativi  derivati  nelle  fasi  di
produzione,  trasformazione, deposito, trasporto, commercializzazione
e, in collaborazione con i servizi di igiene pubblica, nella fase  di
somministrazione;
     q)  la  profilassi  della  rabbia,  la  lotta al randagismo e la
tenuta dell'anagrafe canina;
     r)  ogni  altra  funzione  in  materia  di  medicina veterinaria
attribuita ai comuni dalle leggi dello Stato e della Regione.
   3.  L'assemblea  della  Unita'  sanitaria  locale, su proposta del
Comitato di gestione, adotta il regolamento del Servizio  veterinario
 
sulla base delle direttive emanate dalla Giunta regionale.
   4. Il regolamento deve essere adottato entro il termine di novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.