Art. 5. Le attivita' formative, ad eccezione di quelle previste dalla lettera c) del precedente art. 2, sono realizzate in conformita' ai progetti formativi di larga massima predisposti dai competenti uffici regionali con l'eventuale supporto di esperti idividuati dalla Giunta Regionale in possesso delle competenze professionali relative alle diverse aree progettuali, secondo gli obiettivi e le previsioni di spesa dei piani annuali di F.P.