Art. 5. Criteri per la concessione della autorizzazione sanitaria e di risorse per la gestione di rifugi per il ricovero di cani e gatti senza proprietario 1. I rifugi per il ricovero dei cani e dei gatti, ceduti dai canili pubblici perche' senza proprietario ed in attesa di affidamento, devono essere costruiti secondo i seguenti criteri base: - capacita' massima complessiva del singolo impianto: 100 capi; - superficie minima per capo: 4 mq., fatte salve esigenze diverse; - numero massimo di cani per box: 4 capi adulti o 1 femmina con relativa cucciolata; - pavimento, pareti, infissi, attrezzature facilmente lavabili e disinfettabili; - approvvigionamento idrico sufficiente; - canali di scolo e scarichi adeguati per garantire il deflusso delle acque di lavaggio; - reparto di isolamento, per una capienza pari al 10% di quella complessiva; - locale per gli interventi veterinari; - locale per il deposito e la preparazione degli alimenti; - magazzino per il deposito dei detergenti, dei disinfettanti e delle attrezzature per il loro impiego. 2. Nei rifugi non possono essere introdotti soggetti catturati che non abbiano subito la prescritta osservazione sanitaria ne cani ceduti definitivamente dai proprietari: i cani introdotti devono risultare preventivamente registrati e tatuati presso i canili pubblici. 3. L'eventuale custodia temporanea, a pagamento, degli animali di proprieta' si deve effettuare in reparti appositi e separati, secondo le norme che disciplinano la gestione delle pensioni per animali, di cui al presente Regolamento. 4. Il responsabile del rifugio deve tenere aggiornato un registro di carico e scarico, da cui risultino: la data dell'introduzione e il canile pubblico di provenienza, lo stato segnaletico ed il numero di tatuaggio, eventuali interventi veterinari, la data della cessione e le generalita' del destinatario. 5. I rifugi per gli animali da affezione sono soggetti ad autorizzazione sanitaria ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria ed alla vigilanza veterinaria, esercitata dai Servizi veterinari delle UU.SS.SS.LL. mediante sopralluoghi con periodicita' almeno trimestrale. 6. I Comuni possono fornire alle Associazioni che gestiscono i rifugi agevolazioni, servizi e contributi a condizione che l'Associazione operi, con dimostrata efficacia, per l'affidamento a privati, in tempi brevi, degli animali custoditi. 7. I Comuni per la realizzazione di rifugi, possono concedere in comodato, alle Associazioni per la protezione degli animali un terreno idoneo per l'edificazione. 8. L'Associazione interessata deve formalizzare la presentazione del progetto, per la concessione edilizia, nonche' per il parere favorevole dei Servizi veterinario e di igiene pubblica della U.S.S.L., ai fini dell'autorizzazione ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria e delle norme che disciplinano le industrie insalubri e gli scarichi degli effluenti. 9. L'Associazione per la protezione degli animali che gestisce il rifugio deve nominare un direttore responsabile della organizzazione e gestione, nonche' un medico veterinario libero professionista che garantisca l'assistenza zooiatrica. 10. L'attivita' delle Associazioni nella gestione dei rifugi deve essere documentata da una apposita relazione annuale, da inviarsi al Comune ed alla U.S.S.L., in cui sia indicato il numero dei cani introdoti e dei cani ceduti a privati. 11. Alle norme di cui al presente articolo sono soggetti anche i rifugi gia' esistenti, che devono adeguarsi entro il termine di diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.