Art. 5.
Criteri per la concessione della autorizzazione sanitaria e di
   risorse  per la gestione di rifugi per il ricovero di cani e gatti
   senza proprietario
 
   1. I rifugi per il ricovero dei  cani  e  dei  gatti,  ceduti  dai
canili   pubblici   perche'   senza  proprietario  ed  in  attesa  di
affidamento, devono essere costruiti secondo i seguenti criteri base:
   - capacita' massima complessiva del singolo impianto: 100 capi;
   - superficie minima per capo: 4 mq., fatte salve esigenze diverse;
   - numero massimo di cani per box: 4 capi adulti o  1  femmina  con
relativa cucciolata;
   -  pavimento,  pareti, infissi, attrezzature facilmente lavabili e
disinfettabili;
   - approvvigionamento idrico sufficiente;
   - canali di scolo e scarichi adeguati per  garantire  il  deflusso
delle acque di lavaggio;
   -  reparto  di  isolamento, per una capienza pari al 10% di quella
complessiva;
   - locale per gli interventi veterinari;
   - locale per il deposito e la preparazione degli alimenti;
   - magazzino per il deposito dei detergenti,  dei  disinfettanti  e
delle attrezzature per il loro impiego.
   2. Nei rifugi non possono essere introdotti soggetti catturati che
non  abbiano  subito  la  prescritta  osservazione  sanitaria ne cani
ceduti definitivamente dai  proprietari:  i  cani  introdotti  devono
risultare  preventivamente  registrati  e  tatuati  presso  i  canili
pubblici.
   3. L'eventuale custodia temporanea, a pagamento, degli animali  di
proprieta' si deve effettuare in reparti appositi e separati, secondo
le  norme che disciplinano la gestione delle pensioni per animali, di
cui al presente Regolamento.
   4. Il responsabile del rifugio deve tenere aggiornato un  registro
di carico e scarico, da cui risultino: la data dell'introduzione e il
canile  pubblico di provenienza, lo stato segnaletico ed il numero di
tatuaggio, eventuali interventi veterinari, la data della cessione  e
le generalita' del destinatario.
   5.  I  rifugi  per  gli  animali  da  affezione  sono  soggetti ad
autorizzazione sanitaria ai sensi del vigente Regolamento di  polizia
veterinaria  ed  alla  vigilanza  veterinaria, esercitata dai Servizi
veterinari delle UU.SS.SS.LL. mediante sopralluoghi con  periodicita'
almeno trimestrale.
   6.  I  Comuni  possono  fornire alle Associazioni che gestiscono i
rifugi  agevolazioni,  servizi  e   contributi   a   condizione   che
l'Associazione  operi,  con dimostrata efficacia, per l'affidamento a
privati, in tempi brevi, degli animali custoditi.
   7.  I  Comuni per la realizzazione di rifugi, possono concedere in
comodato, alle  Associazioni  per  la  protezione  degli  animali  un
terreno idoneo per l'edificazione.
   8.  L'Associazione  interessata deve formalizzare la presentazione
del progetto, per la concessione  edilizia,  nonche'  per  il  parere
favorevole  dei  Servizi  veterinario  e  di  igiene  pubblica  della
U.S.S.L.,  ai  fini  dell'autorizzazione   ai   sensi   del   vigente
Regolamento  di polizia veterinaria e delle norme che disciplinano le
industrie insalubri e gli scarichi degli effluenti.
   9. L'Associazione per la protezione degli animali che gestisce  il
rifugio  deve nominare un direttore responsabile della organizzazione
e gestione, nonche' un medico veterinario libero  professionista  che
garantisca l'assistenza zooiatrica.
   10.  L'attivita' delle Associazioni nella gestione dei rifugi deve
essere documentata da una apposita relazione annuale, da inviarsi  al
Comune  ed  alla  U.S.S.L.,  in  cui  sia indicato il numero dei cani
introdoti e dei cani ceduti a privati.
   11. Alle norme di cui al presente articolo sono soggetti  anche  i
rifugi  gia'  esistenti,  che  devono  adeguarsi  entro il termine di
diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.