Art. 5.
                   Sistema di emergenza sanitaria
 
   1.  E'  istituito  nel  territorio  della Regione Lazio il sistema
integrato di  emergenza  sanitaria,  finalizzato  a  rispondere  alle
richieste  di soccorso in condizioni di emergenza e urgenza nonche' a
realizzare  un  idoneo  filtro  ai  ricoveri  mediante  i   necessari
collegamenti  tra  le stutture ospedaliere e territoriali. Il sistema
di emergenza sanitaria  si  articola  nelle  due  fasi  operative  di
allarme  e  di  risposta,  strettamente  interconnesse attraverso una
apposita rete di collegamenti.
   2. Nella fase di allarme, le  strutture  di  riferimento  sono  la
centrale  operativa  regionale  ubicata  a  Roma, presso il complesso
ospedaliero San Camillo, Forlanini e Spallanzani, le centrali  opera-
tive  provinciali,  ubicate,  per  la  provincia  di  Roma, presso il
complesso predetto e, per le altre province, presso gli ospedali  del
capoluogo  nonche'  le  postazioni dei mezzi di soccorso. Le centrali
operative rispondono alla chiamata sanitaria tramite il numero  unico
telefonico  118  e  sono collegate operativamente mediante sistemi di
fonia, radiofrequenza dedicata ed informatici con  le  postazioni,  i
mezzi  di  soccorso,  il servizio di guardia medica, i punti di primo
soccorso e la rete ospedaliera. Il funzionamento delle centrali oper-
ative e' regolato da protocolli uniformi  sul  territorio  regionale,
predisposti  dal  responsabile della centrale operativa regionale, in
collaborazione  con   i   responsabili   delle   centrali   operative
provinciali e verificati dall'assessorato regionale alla sanita'.
   3.  Nella  fase  di risposta, le strutture di riferimento sono gli
ospedali sede di pronto soccorso e di  dipartimento  di  emergenza  e
accettazione   di  primo  e  secondo  livello,  individuati  a  norma
dell'allegato  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  lettera  b).  Ad
integrazione   e   completamento   delle   strutture  predette,  sono
individuati i punti di primo soccorso territoriale negli ospedali che
non posseggano i requisiti per essere sedi di pronto soccorso e nelle
zone  territoriali  urbane ed extraurbane prive di adeguate strutture
ospedaliere. Il servizio di guardia medica e' direttamente  coinvolto
nella  fase  di  risposta  a  livello  territoriale,  ed e' collegato
direttamente alla centrale operativa provinciale. I medici di guardia
medica sono inseriti  nel  sistema  di  emergenza  sanitaria,  previo
superamento di un apposito corso di formazione.
   4.   Il   dipartimento   di   emergenza  e  accettazione  (D.E.A.)
costituisce il collegamento funzionale,  nell'ambito  del  bacino  di
utenza  e nel territorio di competenza, tra i presidi territoriali ed
i servizi e  le  divisioni  dell'ospedale  di  riferimento,  comunque
impegnati   nell'emergenza   sanitaria,  al  fine  di  assicurare  le
prestazioni piu' adeguate in relazione al caso da  trattare.  Il  DEA
deve:
     a)  garantire  il  massimo  livello  di  assistenza sanitaria in
relazione alle risorse secondo gli standard prefissati;
     b) consentire gli opportuni  collegamenti  tecnico-organizzativi
dei  presidi  sanitari  coinvolti nel sistema di emergenza sanitaria,
situati nel territorio di riferimento;
     c) razionalizzare le risorse disponibili secondo il metodo della
programmazione;
    d) perseguire un  ottimale  rapporto  tra  costo  dei  servizi  e
relativi benefici, per assicurare adeguati livelli di assistenza, fin
dal      primo      intervento,     anche     mediante     protocolli
diagnosticoterapeutici periodicamente verificati ed aggiornati;
    e) consentire,  attraverso  la  programmazione  degli  interventi
formativi,  il  piu'  alto  livello  di  addestramento  del personale
comunque impiegato nel sistema di emergenza sanitario;
    f) perseguire l'umanizzazione dei rapporti tra utenti e personale
sanitario;
    g) introdurre il metodo della verifica della qualita' delle  cure
prestate;
     h)  contribuire  all'educazione  sanitaria  dei cittadini per un
corretto uso del  sistema  di  emergenza  sanitaria,  anche  mediante
attivita'  di  informazione  attraverso  i  mezzi di comunicazione di
massa.
   5. Gli ospedali sede di dipartimento di primo e  secondo  livello,
allo  scopo  di  garantire  la massima e tempestiva disponibilita' di
posti letto, devono perseguire una ottimale gestione delle degenze in
applicazione dei parametri previsti dall'allegato di cui all'articolo
3, lettera b).
   6. La  Regione  promuove  specifici  interventi  di  attivita'  di
formazione,  addestramento e qualificazione per il personale comunque
addetto al sistema di emergenza sanitaria da  organizzare  presso  la
sede della centrale operativa regionale.
   7.  Fino  alla  emanazione  della direttiva di cui all'articolo 8,
comma 5, le modalita' di funzionamento dei dipartimenti di  emergenza
e accettazione sono individuate nel piano di cui al comma 10.
   8.  L'apporto al sistema di emergenza sanitaria delle associazioni
di  volontariato  e  delle  organizzazioni  private  e'  disciplinato
mediante apposite convenzioni, da stipularsi in conformita' a schemi-
tipo   approvati   con  deliberazione  della  Giunta  regionale,  nel
rispetto, per quanto attiene le associazioni di  volontariato,  della
legge  regionale  28  giugno  1993,  n.  29. In sede di stipula delle
convenzioni, e' data priorita' ai servizi messi a disposizione  dalla
Croce  Rossa Italiana, purche' rispondenti agli standard previsti nel
piano di cui al comma 10.
   9. Con deliberazione del Consiglio regionale,  su  proposta  della
Giunta  regionale,  sono definiti appositi programmi di valutazione e
di verifica dei servizi e delle prestazioni del sistema di  emergenza
sanitaria  avvalendosi, a tal fine, anche di una apposita commissione
tecnica, composta da esperti nel settore, istituita con deliberazione
del Consiglio regionale, su  proposta  della  Giunta  regionale.  Con
deliberazione  del  Consiglio  regionale,  su  proposta  della Giunta
regionale, e', altresi', costituito un comitato etico per valutare la
rispondenza del sistema  di  emergenza  sanitaria  ai  diritti  della
persona.
   10.  In  osservanza alla normativa prevista nel presente articolo,
il  Consiglio  regionale  adotta,  con  propria  deliberazione,   uno
specifico  piano  per  la  realizzazione  del  sistema  di  emergenza
sanitaria.