Art. 5. Sistema di emergenza sanitaria 1. E' istituito nel territorio della Regione Lazio il sistema integrato di emergenza sanitaria, finalizzato a rispondere alle richieste di soccorso in condizioni di emergenza e urgenza nonche' a realizzare un idoneo filtro ai ricoveri mediante i necessari collegamenti tra le stutture ospedaliere e territoriali. Il sistema di emergenza sanitaria si articola nelle due fasi operative di allarme e di risposta, strettamente interconnesse attraverso una apposita rete di collegamenti. 2. Nella fase di allarme, le strutture di riferimento sono la centrale operativa regionale ubicata a Roma, presso il complesso ospedaliero San Camillo, Forlanini e Spallanzani, le centrali opera- tive provinciali, ubicate, per la provincia di Roma, presso il complesso predetto e, per le altre province, presso gli ospedali del capoluogo nonche' le postazioni dei mezzi di soccorso. Le centrali operative rispondono alla chiamata sanitaria tramite il numero unico telefonico 118 e sono collegate operativamente mediante sistemi di fonia, radiofrequenza dedicata ed informatici con le postazioni, i mezzi di soccorso, il servizio di guardia medica, i punti di primo soccorso e la rete ospedaliera. Il funzionamento delle centrali oper- ative e' regolato da protocolli uniformi sul territorio regionale, predisposti dal responsabile della centrale operativa regionale, in collaborazione con i responsabili delle centrali operative provinciali e verificati dall'assessorato regionale alla sanita'. 3. Nella fase di risposta, le strutture di riferimento sono gli ospedali sede di pronto soccorso e di dipartimento di emergenza e accettazione di primo e secondo livello, individuati a norma dell'allegato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b). Ad integrazione e completamento delle strutture predette, sono individuati i punti di primo soccorso territoriale negli ospedali che non posseggano i requisiti per essere sedi di pronto soccorso e nelle zone territoriali urbane ed extraurbane prive di adeguate strutture ospedaliere. Il servizio di guardia medica e' direttamente coinvolto nella fase di risposta a livello territoriale, ed e' collegato direttamente alla centrale operativa provinciale. I medici di guardia medica sono inseriti nel sistema di emergenza sanitaria, previo superamento di un apposito corso di formazione. 4. Il dipartimento di emergenza e accettazione (D.E.A.) costituisce il collegamento funzionale, nell'ambito del bacino di utenza e nel territorio di competenza, tra i presidi territoriali ed i servizi e le divisioni dell'ospedale di riferimento, comunque impegnati nell'emergenza sanitaria, al fine di assicurare le prestazioni piu' adeguate in relazione al caso da trattare. Il DEA deve: a) garantire il massimo livello di assistenza sanitaria in relazione alle risorse secondo gli standard prefissati; b) consentire gli opportuni collegamenti tecnico-organizzativi dei presidi sanitari coinvolti nel sistema di emergenza sanitaria, situati nel territorio di riferimento; c) razionalizzare le risorse disponibili secondo il metodo della programmazione; d) perseguire un ottimale rapporto tra costo dei servizi e relativi benefici, per assicurare adeguati livelli di assistenza, fin dal primo intervento, anche mediante protocolli diagnosticoterapeutici periodicamente verificati ed aggiornati; e) consentire, attraverso la programmazione degli interventi formativi, il piu' alto livello di addestramento del personale comunque impiegato nel sistema di emergenza sanitario; f) perseguire l'umanizzazione dei rapporti tra utenti e personale sanitario; g) introdurre il metodo della verifica della qualita' delle cure prestate; h) contribuire all'educazione sanitaria dei cittadini per un corretto uso del sistema di emergenza sanitaria, anche mediante attivita' di informazione attraverso i mezzi di comunicazione di massa. 5. Gli ospedali sede di dipartimento di primo e secondo livello, allo scopo di garantire la massima e tempestiva disponibilita' di posti letto, devono perseguire una ottimale gestione delle degenze in applicazione dei parametri previsti dall'allegato di cui all'articolo 3, lettera b). 6. La Regione promuove specifici interventi di attivita' di formazione, addestramento e qualificazione per il personale comunque addetto al sistema di emergenza sanitaria da organizzare presso la sede della centrale operativa regionale. 7. Fino alla emanazione della direttiva di cui all'articolo 8, comma 5, le modalita' di funzionamento dei dipartimenti di emergenza e accettazione sono individuate nel piano di cui al comma 10. 8. L'apporto al sistema di emergenza sanitaria delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni private e' disciplinato mediante apposite convenzioni, da stipularsi in conformita' a schemi- tipo approvati con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto, per quanto attiene le associazioni di volontariato, della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29. In sede di stipula delle convenzioni, e' data priorita' ai servizi messi a disposizione dalla Croce Rossa Italiana, purche' rispondenti agli standard previsti nel piano di cui al comma 10. 9. Con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sono definiti appositi programmi di valutazione e di verifica dei servizi e delle prestazioni del sistema di emergenza sanitaria avvalendosi, a tal fine, anche di una apposita commissione tecnica, composta da esperti nel settore, istituita con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. Con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, e', altresi', costituito un comitato etico per valutare la rispondenza del sistema di emergenza sanitaria ai diritti della persona. 10. In osservanza alla normativa prevista nel presente articolo, il Consiglio regionale adotta, con propria deliberazione, uno specifico piano per la realizzazione del sistema di emergenza sanitaria.