Art. 5.
                     Funzioni della commissione
 
   1. Per il perseguimento delle finalita' di cui alla presente legge
la commissione svolge in particolare i seguenti compiti:
     a) effettua direttamente o in collaborazione con altri organismi
indagini  conoscitive sui problemi inerenti alla condizione femminile
nella provincia;
     b) formula proposte tendenti ad armonizzare con gli obiettivi di
uguaglianza sostanziale la normativa e gli interventi della Provincia
in materia di lavoro, istruzione, formazione professionale,  cultura,
servizi sociali, sanitari e assistenziali;
     c)  promuove  l'adozione di azioni positive da parte di soggetti
che operano in ambito provinciale per  la  rimozione  degli  ostacoli
alla  realizzazione  della parita' e per il superamento di situazioni
discriminanti, esprime parere sul finanziamento di detti progetti  ed
opera il controllo sui progetti in itinere, verificandone la corretta
attuazione e l'esito finale;
     d)  esprime  parere  sui  disegni di legge proposti dalla Giunta
provinciale o di iniziativa consiliare  rapportabili  direttamente  o
indirettamente alla condizione femminile;
     e)  esprime  parere  sul  piano degli interventi di politica del
lavoro  di  cui  alla  legge  provinciale  16  giugno  1983,  n.   19
concernente "Organizzazione degli interventi di politica del lavoro",
come  modificata da ultimo dalla legge provinciale 23 agosto 1993, n.
19, e sul piano triennale della formazione professionale di cui  alla
legge  provinciale 3 settembre 1987, n. 21, come modificata da ultimo
dalla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28;
     f) verifica lo  stato  di  applicazione  nella  provincia  della
legislazione  in  materia  di parita', con particolare riferimento al
lavoro ed alle condizioni di impiego;
     g) promuove incontri, convegni,  seminari,  conferenze,  nonche'
ogni  altra iniziativa atta ad approfondire le problematiche relative
alla condizione femminile e ad informare e sensibilizzare  l'opinione
pubblica  sulla  necessita' di promuovere le pari opportunita' per le
donne nella formazione e nella vita lavorativa;
     h) elabora codici di  comportamento  diretti  a  specificare  le
regole  di  condotta  conformi  alla  parita'  e  ad  individuare  le
manifestazioni anche indirette delle discriminazioni;
     i)  propone  soluzioni  alle  controversie   collettive,   anche
indirizzando gli interessati all'adozione di piani di azioni positive
per  la  rimozione  delle discriminazioni pregresse e la creazione di
pari opportunita' per le lavoratrici;
     l) puo' richiedere al servizio  lavoro  di  acquisire  presso  i
luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile
e   femminile,  in  relazione  allo  stato  delle  assunzioni,  della
formazione e promozione professionale.
   2. Le informazioni e i documenti  assunti  dalla  commissione  nel
corso delle indagini non possono essere utilizzati in modo da violare
le  norme esistenti in tema di tutela della riservatezza e dei codici
deontologici.