Art. 5. Funzioni della commissione 1. Per il perseguimento delle finalita' di cui alla presente legge la commissione svolge in particolare i seguenti compiti: a) effettua direttamente o in collaborazione con altri organismi indagini conoscitive sui problemi inerenti alla condizione femminile nella provincia; b) formula proposte tendenti ad armonizzare con gli obiettivi di uguaglianza sostanziale la normativa e gli interventi della Provincia in materia di lavoro, istruzione, formazione professionale, cultura, servizi sociali, sanitari e assistenziali; c) promuove l'adozione di azioni positive da parte di soggetti che operano in ambito provinciale per la rimozione degli ostacoli alla realizzazione della parita' e per il superamento di situazioni discriminanti, esprime parere sul finanziamento di detti progetti ed opera il controllo sui progetti in itinere, verificandone la corretta attuazione e l'esito finale; d) esprime parere sui disegni di legge proposti dalla Giunta provinciale o di iniziativa consiliare rapportabili direttamente o indirettamente alla condizione femminile; e) esprime parere sul piano degli interventi di politica del lavoro di cui alla legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 concernente "Organizzazione degli interventi di politica del lavoro", come modificata da ultimo dalla legge provinciale 23 agosto 1993, n. 19, e sul piano triennale della formazione professionale di cui alla legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, come modificata da ultimo dalla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28; f) verifica lo stato di applicazione nella provincia della legislazione in materia di parita', con particolare riferimento al lavoro ed alle condizioni di impiego; g) promuove incontri, convegni, seminari, conferenze, nonche' ogni altra iniziativa atta ad approfondire le problematiche relative alla condizione femminile e ad informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessita' di promuovere le pari opportunita' per le donne nella formazione e nella vita lavorativa; h) elabora codici di comportamento diretti a specificare le regole di condotta conformi alla parita' e ad individuare le manifestazioni anche indirette delle discriminazioni; i) propone soluzioni alle controversie collettive, anche indirizzando gli interessati all'adozione di piani di azioni positive per la rimozione delle discriminazioni pregresse e la creazione di pari opportunita' per le lavoratrici; l) puo' richiedere al servizio lavoro di acquisire presso i luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale. 2. Le informazioni e i documenti assunti dalla commissione nel corso delle indagini non possono essere utilizzati in modo da violare le norme esistenti in tema di tutela della riservatezza e dei codici deontologici.