Art. 5. Disposizioni finanziarie 1. L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 2, previsto in lire 6.000 milioni per l'anno 1994 e in lire 4.000 milioni annui a decorrere dall'anno 1995, grava sul capitolo 64300 del bilancio di previsione della Regione per il 1994 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri. 2. L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 2, previsto in annue lire 500 milioni a decorrere dall'anno 1994, grava sull'istituendo capitolo 64301 del bilancio di previsione della Regione per il 1994 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri. 3. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1, si provvede come segue: a) quanto a lire 4.000 milioni, mediante i fondi gia' stanziati sul cap. 64300 del bilancio di previsione per l'anno in corso e del bilancio pluriennale 1994/1996; b) quanto a lire 835 milioni, mediante riduzione di pari somma dal cap. 66555 del bilancio di previsione dell'anno in corso; c) quanto a lire 765 milioni, mediante accertamento di maggiore entrata sul cap. 1720 del bilancio di previsione per l'anno in corso; d) quanto a lire 400 milioni, mediante riduzione di pari somma al cap. 66560 del bilancio di previsione per l'anno in corso. 4. Alla copertura dell'onere di cui al comma 2, si provvede mediante riduzione di lire 500 milioni dal cap. 64320 del bilancio di previsione della Regione per l'anno in corso e del bilancio pluriennale 1994/1996. 5. A decorrere dall'esercizio 1996 i medesimi oneri potranno essere rideterminati con legge finanziaria.