Art. 5.
                      Disposizioni finanziarie
 
   1.  L'onere  derivante  dall'applicazione dell'art. 2, previsto in
lire 6.000 milioni per l'anno 1994 e in lire 4.000  milioni  annui  a
decorrere  dall'anno  1995,  grava sul capitolo 64300 del bilancio di
previsione della Regione per il 1994 e  sui  corrispondenti  capitoli
dei bilanci futuri.
   2.  L'onere  derivante  dall'applicazione dell'art. 2, previsto in
annue  lire  500  milioni   a   decorrere   dall'anno   1994,   grava
sull'istituendo  capitolo  64301  del  bilancio  di  previsione della
Regione per il 1994 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.
   3. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1, si  provvede  come
segue:
     a)  quanto a lire 4.000 milioni, mediante i fondi gia' stanziati
sul cap. 64300 del bilancio di previsione per l'anno in corso  e  del
bilancio pluriennale 1994/1996;
     b)  quanto  a lire 835 milioni, mediante riduzione di pari somma
dal cap. 66555 del bilancio di previsione dell'anno in corso;
     c) quanto a lire 765 milioni, mediante accertamento di  maggiore
entrata sul cap. 1720 del bilancio di previsione per l'anno in corso;
     d)  quanto  a lire 400 milioni, mediante riduzione di pari somma
al cap. 66560 del bilancio di previsione per l'anno in corso.
   4. Alla copertura dell'onere  di  cui  al  comma  2,  si  provvede
mediante riduzione di lire 500 milioni dal cap. 64320 del bilancio di
previsione   della  Regione  per  l'anno  in  corso  e  del  bilancio
pluriennale 1994/1996.
   5. A decorrere  dall'esercizio  1996  i  medesimi  oneri  potranno
essere rideterminati con legge finanziaria.