Art. 5.
                 Segnalazione degli incendi boschivi
 
   1.  Chiunque  scopra  in  bosco  o  nei terreni limitrofi un fuoco
incustodito e' tenuto a segnalarlo immediatamente al Corpo  forestale
dello  Stato  o  ai  vigili del fuoco o agli altri corpi di polizia o
alle autorita' comunali, in modo  che  possa  tempestivamente  venire
organizzata la necessaria opera di spegnimento.