Art. 5.
                    Regolamenti degli enti locali
 
   1.  I  Comuni  o  le  Comunita'  montane,  nel  caso in cui l'area
territoriale delimitata coincida  con  il  territorio  delle  stesse,
disciplinano,  con  appositi  regolamenti,  le  modalita' di rilascio
delle licenze e/o  autorizzazioni  e  l'esercizio  degli  autoservizi
pubblici.
   2.  I  regolamenti  di  cui  al  comma 1 sono approvati dagli enti
locali territorialmente competenti sulla base dei principi  contenuti
nella  legge 21/1992 e sentita un'apposita commissione consultiva lo-
cale comprendente anche le rappresentanze della categoria dei gestori
di servizi pubblici non di linea e dell'utenza.
   3. Copia dei regolamenti approvati dagli enti locali  deve  essere
trasmessa   all'Assessorato  regionale  dell'ambiente,  territorio  e
trasporti  contestualmente   alla   trasmissione   alla   Commissione
regionale di controllo sugli atti degli enti locali.
   4.   I   regolamenti   degli   enti  locali  sull'esercizio  degli
autoservizi pubblici non di linea stabiliscono:
     a) il numero ed il tipo dei veicoli da adibire ad  ogni  singolo
servizio;
     b) i requisiti per il rilascio della licenza per l'esercizio del
servizio  di  taxi  e dell'autorizzazione per il servizio di noleggio
con conducente;
     c)  i  criteri  per  la  formulazione  delle   graduatorie   per
l'assegnazione di nuove licenze e/o autorizzazioni;
     d) le modalita' per lo svolgimento del servizio, con particolare
riguardo alla qualita' del servizio stesso;
     e)   i  criteri  per  la  determinazione  delle  tariffe  e  dei
corrispettivi ai sensi dell'art. 13 della legge 21/1992;
     f) le condizioni minime di attivita' del servizio  da  svolgersi
annualmente,  in  assenza  delle quali il Sindaco procede alla revoca
della licenza e/o autorizzazione;
     g) la disciplina di gestione, mediante noleggio, di  autoveicoli
attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap;
     h)  l'individuazione  di  sanzioni  amministrative per i casi di
violazione del regolamento.