Art. 5. Regolamenti degli enti locali 1. I Comuni o le Comunita' montane, nel caso in cui l'area territoriale delimitata coincida con il territorio delle stesse, disciplinano, con appositi regolamenti, le modalita' di rilascio delle licenze e/o autorizzazioni e l'esercizio degli autoservizi pubblici. 2. I regolamenti di cui al comma 1 sono approvati dagli enti locali territorialmente competenti sulla base dei principi contenuti nella legge 21/1992 e sentita un'apposita commissione consultiva lo- cale comprendente anche le rappresentanze della categoria dei gestori di servizi pubblici non di linea e dell'utenza. 3. Copia dei regolamenti approvati dagli enti locali deve essere trasmessa all'Assessorato regionale dell'ambiente, territorio e trasporti contestualmente alla trasmissione alla Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali. 4. I regolamenti degli enti locali sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea stabiliscono: a) il numero ed il tipo dei veicoli da adibire ad ogni singolo servizio; b) i requisiti per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente; c) i criteri per la formulazione delle graduatorie per l'assegnazione di nuove licenze e/o autorizzazioni; d) le modalita' per lo svolgimento del servizio, con particolare riguardo alla qualita' del servizio stesso; e) i criteri per la determinazione delle tariffe e dei corrispettivi ai sensi dell'art. 13 della legge 21/1992; f) le condizioni minime di attivita' del servizio da svolgersi annualmente, in assenza delle quali il Sindaco procede alla revoca della licenza e/o autorizzazione; g) la disciplina di gestione, mediante noleggio, di autoveicoli attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap; h) l'individuazione di sanzioni amministrative per i casi di violazione del regolamento.