Art. 5.
                  Inserimento dell'articolo 11 bis
 
  1.  Dopo l'articolo 11 della legge regionale n. 35/1982 e' inserito
il seguente:
  "Art. 11-bis. - Le modalita' di utilizzo del sistema delle  tariffe
preferenziali, definite dalle singole aziende ai sensi della presente
legge,  si  applicano  a  partire dalla data della loro attuazione. I
titoli di viaggio gia' emessi entro tale data sono utilizzati per  il
tempo e secondo le modalita' in vigore alla data di emissione".