Art. 5. Inserimento dell'articolo 11 bis 1. Dopo l'articolo 11 della legge regionale n. 35/1982 e' inserito il seguente: "Art. 11-bis. - Le modalita' di utilizzo del sistema delle tariffe preferenziali, definite dalle singole aziende ai sensi della presente legge, si applicano a partire dalla data della loro attuazione. I titoli di viaggio gia' emessi entro tale data sono utilizzati per il tempo e secondo le modalita' in vigore alla data di emissione".