Art. 5.
                               Prezzi
 
  1. I prezzi minimi  e  massimi  per  le  prestazioni  offerte  sono
comprensivi di eventuali diritti o tasse.
  2.  La prima comunicazione dei prezzi va fatta contestualmente alla
denuncia dell'attivita' ricettiva.
  3. Possono essere comunicate due serie di prezzi da  applicarsi  in
determinati periodi stagionali dell'anno.
  4.  Qualora  nel  territorio  comunale  in  cui si intende svolgere
l'attivita' non esista un'organizzazione turistica locale  legalmente
riconosciuta, la comunicazione dei prezzi va fatta al comune.