Art. 5. Classificazione delle aziende agrituristiche 1. Al fine di promuovere la conoscenza del livello dei servizi e la qualificazione dell'offerta agrituristica, e' istituita la classificazione delle aziende agrituristiche. 2. Gli operatori agrituristici, all'atto della richiesta della autorizzazione comunale di cui agli articoli 7 ed 8 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, devono aver presentato domanda di classificazione della propria azienda agrituristica alla Commissione agrituristica provinciale di cui all'articolo 10, la quale si pronuncia entro novanta giorni dal ricevimento della domanda medesima. 3. I soggetti gia' in possesso di autorizzazione comunale alla data di entrata in vigore della presente legge, devono presentare domanda di classificazione alla Commissione agrituristica provinciale, entro sei mesi dalla data di approvazione, da parte della Giunta regionale, del provvedimento di classificazione di cui al comma 4. 4. La Giunta regionale entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva apposito provvedimento di classificazione, che deve prevedere: a) parametri indicativi per le diverse attivita' e servizi erogati; b) procedure di assegnazione e variazione della classifica assegnata; c) procedure di variazione dei parametri. 5. La simbologia da utilizzare e' approvata dalla Giunta regionale sulla base di quella stabilita a livello nazionale dalle associazioni agrituristiche.