Art. 5.
            Classificazione delle aziende agrituristiche
 
  1. Al fine di promuovere la conoscenza del livello dei servizi e la
qualificazione    dell'offerta   agrituristica,   e'   istituita   la
classificazione delle aziende agrituristiche.
  2. Gli operatori  agrituristici,  all'atto  della  richiesta  della
autorizzazione  comunale  di  cui  agli articoli 7 ed 8 della legge 5
dicembre  1985,  n.  730,   devono   aver   presentato   domanda   di
classificazione  della propria azienda agrituristica alla Commissione
agrituristica  provinciale  di  cui  all'articolo  10,  la  quale  si
pronuncia   entro   novanta  giorni  dal  ricevimento  della  domanda
medesima.
  3. I soggetti gia' in possesso di autorizzazione comunale alla data
di  entrata in vigore della presente legge, devono presentare domanda
di classificazione alla Commissione agrituristica provinciale,  entro
sei mesi dalla data di approvazione, da parte della Giunta regionale,
del provvedimento di classificazione di cui al comma 4.
  4.  La  Giunta  regionale  entro e non oltre sei mesi dalla data di
entrata  in   vigore   della   presente   legge,   approva   apposito
provvedimento di classificazione, che deve prevedere:
   a)  parametri  indicativi  per  le  diverse  attivita'  e  servizi
erogati;
   b)  procedure  di  assegnazione  e  variazione  della   classifica
assegnata;
   c) procedure di variazione dei parametri.
  5.  La simbologia da utilizzare e' approvata dalla Giunta regionale
sulla base di quella stabilita a livello nazionale dalle associazioni
agrituristiche.