Art. 5.
            Deroghe al prelievo delle specie autorizzate
 
  1.  Nel  territorio  delle  aziende  e'  fatto divieto di prelevare
animali selvatici appartenenti a specie diverse  da  quelle  previste
dai   provvedimenti   di   concessione  e  dal  disciplinare  di  cui
all'articolo 18; e' fatta eccezione per la volpe ed il cinghiale, nei
modi e tempi prescritti dal calendario venatorio.
  2.    Sono     consentite     eventuali     deroghe     autorizzate
dall'Amministrazione  provinciale  in applicazione di norme statali o
regionali.