Art. 5. Deroghe al prelievo delle specie autorizzate 1. Nel territorio delle aziende e' fatto divieto di prelevare animali selvatici appartenenti a specie diverse da quelle previste dai provvedimenti di concessione e dal disciplinare di cui all'articolo 18; e' fatta eccezione per la volpe ed il cinghiale, nei modi e tempi prescritti dal calendario venatorio. 2. Sono consentite eventuali deroghe autorizzate dall'Amministrazione provinciale in applicazione di norme statali o regionali.