Art. 5.
 
  1.  L'onere  derivante dalla presente legge, valutato in annue lire
10.000.000,  grava  sul  bilancio  del  Consiglio  regionale  ed   e'
ricompreso   negli   stanziamenti   gia'  iscritti  sul  bilancio  di
previsione della Regione per l'anno 1997 e sul  bilancio  pluriennale
della  Regione  per  gli  anni  1997/1999 al cap. 20000 (Fondo per il
funzionamento del Consiglio regionale).
  La presente legge sara' pubblicata sul Bollettino  ufficiale  della
Regione.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e di farla
osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
   Aosta, 6 giugno 1997
                               VIERIN