Art. 5.
                      Disposizioni finanziarie
 
  1. Le spese derivanti dall'applicazione della  presente  legge,  il
cui  ammontare  e'  pari  a  lire  200.000.000  per  il  1997, a lire
210.000.000 per il 1998 e a lire 220.000.000  per  il  1999,  gravano
sull'istituendo  capitolo  67680  del  bilancio  di  previsione della
Regione per l'anno 1997 e  sui  corrispondenti  capitoli  dei  futuri
bilanci.
  2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante
prelievo  della  somma  di  lire 200.000.000 per l'anno 1997, di lire
210.000.000 per l'anno 1998 e di lire  220.000.000  per  l'anno  1999
dagli  stanziamenti  gia'  iscritti sul capitolo 67670 dei bilanci di
previsione della Regione per il 1997 e pluriennale  per  il  triennio
1997/1999.
  3.  A  decorrere  dall'anno 2000 gli stanziamenti necessari saranno
determinati con legge di bilancio ai sensi dell'art. 15  della  legge
regionale  27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di
contabilita' generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).