Art. 5. Disposizioni finanziarie 1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, il cui ammontare e' pari a lire 200.000.000 per il 1997, a lire 210.000.000 per il 1998 e a lire 220.000.000 per il 1999, gravano sull'istituendo capitolo 67680 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1997 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci. 2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo della somma di lire 200.000.000 per l'anno 1997, di lire 210.000.000 per l'anno 1998 e di lire 220.000.000 per l'anno 1999 dagli stanziamenti gia' iscritti sul capitolo 67670 dei bilanci di previsione della Regione per il 1997 e pluriennale per il triennio 1997/1999. 3. A decorrere dall'anno 2000 gli stanziamenti necessari saranno determinati con legge di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilita' generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).