Art. 5. Composizione della Commissione regionale per l'archeologia industriale 1. E' istituita presso la Direzione regionale dell'istruzione e della cultura la Commissione regionale per l'archeologia industriale, con la seguente composizione: a) l'assessore regionale all'istruzione e alla cultura o suo delegato, che la presiede; b) il soprintendente per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia o suo delegato; c) due esperti proposti, rispettivamente, dalle universita' di Trieste e di Udine; d) due esperti proposti, rispettivamente, dalle Confederazioni sindacali regionali dei lavoratori piu' rappresentative e dall'Associazione regionale degli industriali; e) due dipendenti dell'Amministrazione regionale, di qualifica funzionale non inferiore a consigliere, designati, rispettivamente, dall'assessore all'istruzione e alla cultura e dall'assessore alla pianificazione territoriale. 2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Servizio dei beni culturali.