Art. 5.
              Composizione della Commissione regionale
                    per l'archeologia industriale
 
  1. E' istituita presso la  Direzione  regionale  dell'istruzione  e
della cultura la Commissione regionale per l'archeologia industriale,
con la seguente composizione:
   a)  l'assessore  regionale  all'istruzione  e  alla  cultura o suo
delegato, che la presiede;
   b)  il  soprintendente  per  i  beni  ambientali,  architettonici,
archeologici,  artistici  e  storici  del Friuli-Venezia Giulia o suo
delegato;
   c) due esperti proposti,  rispettivamente,  dalle  universita'  di
Trieste e di Udine;
   d)  due  esperti  proposti,  rispettivamente, dalle Confederazioni
sindacali   regionali   dei   lavoratori   piu'   rappresentative   e
dall'Associazione regionale degli industriali;
   e)  due  dipendenti  dell'Amministrazione  regionale, di qualifica
funzionale non inferiore a consigliere,  designati,  rispettivamente,
dall'assessore  all'istruzione  e  alla cultura e dall'assessore alla
pianificazione territoriale.
  2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario  del
Servizio dei beni culturali.