Art. 5. Compiti delle USL 1. Ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'art. 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dell'art. 8, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nonche' delle norme regionali attuative, le USL provvedono, attraverso i servizi distrettuali di cui all'art. 26 della legge regionale 28 dicembre 1994, n. 36, cosi' come organizzativamente e funzionalmente disciplinati dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1098 del 7 e 8 novembre 1989, ad assicurare gli interventi in materia riabilitativa per l'erogazione delle prestazioni sanitarie di cura, di riabilitazione, di integrazione sociale e all'assistenza protesica nei confronti dei portatori di handicap. 2 Le prestazioni di riabilitazione e di assistenza protesica sono erogate dalle USL secondo le indicazioni dell'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.