Art. 5.
                     Presentazione delle domande
 
  1. Ai fini della concessione dei  contributi,  i  soggetti  di  cui
all'articolo 1 devono presentare domanda alla Giunta regionale, entro
il  31  maggio  di  ogni anno, corredata dalla relazione illustrativa
delle iniziative programmate, con relativo preventivo di spesa.