Art. 5. Dichiarazione d'urgenza 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta. Aosta, 8 settembre 1999 VIE'RIN