Art. 5
Utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti
1. In attuazione dei principi e dei criteri della legge 4 agosto
1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte,
abbandonate o insufficientemente coltivate), per favorire il recupero
delle aree abbandonate, contenere il degrado ambientale,
salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, limitare gli
incendi boschivi, favorire l'ottimale assetto del territorio
attraverso lo svolgimento delle attivita' agro-forestali, la regione
valorizza le terre agricole incolte, coerentemente con la tutela
degli interessi sociali, economici e ambientali delle comunita'
locali.
2. Si considerano abbandonati o incolti:
a) i terreni agricoli che non siano stati destinati a uso
produttivo da almeno tre anni, ad esclusione dei terreni oggetto di
impegni derivanti dalla normativa europea;
b) i terreni gia' destinati a colture agrarie e a pascolo in cui si
sono insediate formazioni arbustive ed arboree, ad esclusione di
quelli considerati bosco ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera c),
della legge regionale n. 39/2000.
3. I comuni, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 8, effettuano il censimento dei terreni
abbandonati o incolti presenti nel proprio territorio e lo
trasmettono all'ente. Decorso inutilmente tale termine le province e
le unioni di comuni subentrate alle comunita' montane ai sensi della
legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle comunita'
montane) e della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul
sistema delle autonomie locali), provvedono direttamente a tale
censimento ai fini dell'inserimento dei terreni nella banca della
terra, da effettuarsi entro i successivi novanta giorni.
4. L'ente coordina le attivita' tecnico-amministrative finalizzate
all'inserimento dei terreni nella banca della terra.
5. L'ente provvede all'approvazione del piano di sviluppo per la
coltivazione dei terreni individuati quali abbandonati o incolti,
redatto dai soggetti che fanno richiesta di assegnazione dei terreni
medesimi e che si obbligano a coltivarli in forma singola o associata
in conformita' al piano di sviluppo allegato alla richiesta. Il piano
e' redatto e approvato secondo i criteri e le procedure definite dal
regolamento di cui al comma 8.
6. L'approvazione del piano consente al comune l'occupazione
temporanea e non onerosa dei terreni, per il periodo di efficacia del
piano, ai fini della loro concessione ai privati richiedenti e
titolari del piano di sviluppo approvato. Ai proprietari i cui
terreni sono stati oggetto di assegnazione e' dovuto il canone
stabilito secondo i criteri determinati dal regolamento di cui al
comma 8.
7. I proprietari e gli aventi diritto, entro il termine stabilito
dal regolamento di cui al comma 8, possono chiedere di coltivare
direttamente i terreni allegando alla richiesta il piano di sviluppo
da loro redatto e presentato secondo i criteri definiti dal
regolamento di cui al comma 8.
8. Con regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, in osservanza dei principi e dei
criteri degli articoli 4, 5 e 6 della legge n. 440/1978, sono
definite:
a) norme tecniche e procedure per l'effettuazione del censimento
dei terreni;
b) criteri per l'adeguata pubblicita' degli elenchi dei terreni
individuati quali abbandonati o incolti;
c) procedure per la notifica ai proprietari e agli aventi diritto
dell'avvenuto censimento;
d) termini per la presentazione di osservazioni, richieste di
cancellazione o richieste di inserimento di terreni negli elenchi;
e) criteri per la redazione e approvazione del piano di sviluppo di
cui al comma 5;
f) criteri per l'ammissibilita' delle domande di assegnazione dei
terreni abbandonati e incolti, per la loro assegnazione, ivi inclusi
i criteri per la selezione dei richiedenti;
g) criteri di determinazione dei canoni dovuti ai proprietari dei
terreni assegnati;
h) criteri e modalita' di controllo da parte dell'ente
sull'attuazione dei piani di sviluppo di cui ai commi 5 e 7, e
procedure per la riassegnazione dei terreni non coltivati in loro
conformita';
i) criteri per il recupero delle spese sostenute dai comuni ai
sensi del comma 9;
j) modalita' per il coordinamento delle attivita'
tecnico-amministrative di cui al comma 4.
9. Qualora i terreni abbandonati o incolti inseriti nella banca
della terra non siano oggetto di richieste di coltivazione, il comune
ha facolta' di provvedere direttamente agli interventi necessari ai
fini della tutela degli interessi di cui al comma 1, come definiti da
un piano di intervento redatto dall'ente. In tal caso il comune
provvede al recupero delle spese secondo i criteri determinati dal
regolamento di cui al comma 8.