Art. 5 Depositi cauzionali provvisori di data remota 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Ragioneria generale della Regione e' autorizzata, mediante propri decreti, ad incamerare annualmente all'erario regionale i depositi cauzionali provvisori costituiti da piu' di cinque anni e non svincolati. 2. La Ragioneria generale della Regione, per fare fronte alle eventuali richieste di svincolo dei creditori aventi titolo, e' autorizzata ad istituire apposito fondo di pari importo dei depositi cauzionali annualmente incamerati. 3. All'eventuale pagamento delle spese relative alle somme eliminate ai sensi del comma 1, provvedono le amministrazioni regionali che hanno dato luogo agli originari depositi provvisori cauzionali. 4. Al pagamento di cui al comma 3 si procede con le disponibilita' dei capitoli di spesa destinati ai rimborsi, all'uopo incrementate delle somme occorrenti, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con decreto del Ragioniere generale della Regione mediante prelevamento dall'apposito fondo.