Art. 5 
 
            Depositi cauzionali provvisori di data remota 
 
  1. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, la Ragioneria generale della Regione e' autorizzata,  mediante
propri decreti, ad  incamerare  annualmente  all'erario  regionale  i
depositi cauzionali provvisori costituiti da piu' di  cinque  anni  e
non svincolati. 
  2. La Ragioneria generale  della  Regione,  per  fare  fronte  alle
eventuali richieste di  svincolo  dei  creditori  aventi  titolo,  e'
autorizzata ad istituire apposito fondo di pari importo dei  depositi
cauzionali annualmente incamerati. 
  3.  All'eventuale  pagamento  delle  spese  relative   alle   somme
eliminate  ai  sensi  del  comma  1,  provvedono  le  amministrazioni
regionali che hanno dato luogo  agli  originari  depositi  provvisori
cauzionali. 
  4. Al pagamento di cui al comma 3 si procede con le  disponibilita'
dei capitoli di spesa destinati ai  rimborsi,  all'uopo  incrementate
delle  somme  occorrenti,  mediante  iscrizione  in  bilancio   delle
relative somme, da effettuarsi con decreto  del  Ragioniere  generale
della Regione mediante prelevamento dall'apposito fondo.