Art. 5 Operatori sportivi 1. La Regione promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori delle attivita' sportive e fisico-motorie, con l'obiettivo di tutelare la salute dei cittadini e qualificare l'offerta di sport. 2. Le attivita' di cui al comma 1 sono disciplinate dalla Regione attraverso il coinvolgimento dell'Universita' degli studi di Palermo, Catania, Enna e Messina - corso di laurea in Scienze delle attivita' motorie e sportive, il CONI, le federazioni sportive, il Comitato italiano paraolimpico (CIP), gli enti di promozione sportiva, individuando per ognuno di essi caratteristiche e requisiti dei percorsi formativi.