Art. 5 Regolamenti e linee guida 1. La Giunta regionale, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' regolamenti disciplina, in particolare: a) le modalita' di rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree nonche' la specificazione dei criteri per la determinazione dei relativi canoni; b) le modalita' per il rilascio delle concessioni di estrazione del materiale litoide dai corsi d'acqua e l'individuazione dei criteri per la determinazione dei relativi canoni; c) la durata delle concessioni in relazione ai diversi usi; d) l'entita' delle garanzie finanziarie ed eventuali cauzioni da presentare, ove necessarie per la salvaguardia del bene demaniale; e) lo svolgimento delle attivita' idrauliche, di polizia idraulica, polizia delle acque, regimazione delle acque, del servizio di piena e di pronto intervento; f) lo svolgimento delle attivita' di vigilanza sulle opere di seconda categoria; g) forme di coordinamento e di snellimento procedurale per l'acquisizione dei pareri, nulla osta, omologazione e atti di assenso comunque denominati necessari per il rilascio, il rinnovo e la modifica del titolo concessorio o autorizzatorio nonche' nei casi di progetti di opere assoggettati alle procedure di verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale (VIA), di VIA e di valutazione di incidenza; h) forme di coordinamento per l'acquisizione di piu' concessioni o autorizzazioni insistenti sulla medesima area o opera. 2. Ai fini della determinazione dei canoni delle concessioni delle aree appartenenti al demanio idrico, di cui all'art. 2, comma 1, lettera m), la Giunta regionale, nell'ambito dei regolamenti di cui al comma 1, tiene conto dei seguenti criteri: a) grado di sviluppo territoriale esistente; b) funzione produttiva o turistica delle aree; c) accessibilita', caratteristiche delle attrezzature e qualita' dei servizi, redditivita' presunta del bene concesso e dell'attivita' svolta; d) qualita' ambientale; e) tipo di utilizzo; f) estensione del bene occupato; g) eventuali aggravi di manutenzione del demanio idrico. 3. La Giunta regionale approva, con deliberazione, linee guida contenenti indirizzi operativi per l'uniforme esercizio sul territorio regionale delle funzioni amministrative della Regione e dei consorzi di bonifica in materia di difesa del suolo.