Art. 5 Proroga dei contratti in scadenza al 31 dicembre 2015 1. In coerenza con la vigente normativa statale di riferimento, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, gli enti utilizzatori dei soggetti titolari dei contratti di lavoro subordinato di cui all'art. 30, comma 4, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, in scadenza al 31 dicembre 2015 o in scadenza nel corso dell'anno 2016, sono autorizzati a prorogarli fino al 31 dicembre 2016, alle medesime condizioni e deroghe previste dal comma 9 bis dell'art. 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle ipotesi di cui all'art. 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.