Art. 5 
 
        Durata della concessione e obblighi del beneficiario 
 
  1. Le misure di cui all'art.  2  sono  concesse  per  cinque  mesi,
eventualmente prorogabili di ulteriori tre mesi, dopo una sospensione
di almeno un mese, nel caso in cui il patto  di  inclusione,  avviato
con esito positivo, necessiti di un ulteriore periodo di tempo per la
sua completa realizzazione. 
  2. Il beneficiario e'  tenuto  a  comunicare  tempestivamente  allo
sportello o al centro per l'impiego competente  presso  il  quale  ha
presentato la domanda, con le modalita' stabilite dalla deliberazione
della Giunta regionale di cui  all'art.  11,  ogni  variazione  della
propria situazione reddituale, lavorativa, familiare  o  patrimoniale
rilevante ai fini dell'erogazione della misura di inclusione attiva e
di sostegno  al  reddito.  In  conseguenza  di  tali  variazioni,  la
struttura competente opera le opportune variazioni nell'erogazione.