Art. 5 Durata della concessione e obblighi del beneficiario 1. Le misure di cui all'art. 2 sono concesse per cinque mesi, eventualmente prorogabili di ulteriori tre mesi, dopo una sospensione di almeno un mese, nel caso in cui il patto di inclusione, avviato con esito positivo, necessiti di un ulteriore periodo di tempo per la sua completa realizzazione. 2. Il beneficiario e' tenuto a comunicare tempestivamente allo sportello o al centro per l'impiego competente presso il quale ha presentato la domanda, con le modalita' stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 11, ogni variazione della propria situazione reddituale, lavorativa, familiare o patrimoniale rilevante ai fini dell'erogazione della misura di inclusione attiva e di sostegno al reddito. In conseguenza di tali variazioni, la struttura competente opera le opportune variazioni nell'erogazione.