Art. 5 Semplificazione dei procedimenti. Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 10/2010 1. Il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 10/2010 e' abrogato. 2. Al comma 4 dell'art. 8 della legge regionale n. 10/2010 le parole «Le modalita' del coordinamento procedurale sono disciplinate nel regolamento di cui all'art. 38.» sono soppresse. 3. Al comma 5 dell'art. 8 della legge regionale n. 10/2010 le parole «legge regionale n. 1/2005» sono sostituite dalle seguenti «legge regionale n. 65/2014». 4. Al comma 6 dell'art. 8 della legge regionale n. 10/2010 le parole «dalla legge regionale n. 1/2005» sono sostituite dalle seguenti «dalla legge regionale n. 65/2014» e le parole «all'art. 17 della legge regionale n. 1/2005» sono sostituite dalle seguenti «all'art. 19 della legge regionale n. 65/2014».