Art. 5 
 
                  Semplificazione dei procedimenti. 
        Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 10/2010 
 
  1. Il comma 3 dell'art. 8  della  legge  regionale  n.  10/2010  e'
abrogato. 
  2. Al comma 4 dell'art. 8  della  legge  regionale  n.  10/2010  le
parole «Le modalita' del coordinamento procedurale sono  disciplinate
nel regolamento di cui all'art. 38.» sono soppresse. 
  3. Al comma 5 dell'art. 8  della  legge  regionale  n.  10/2010  le
parole «legge regionale n. 1/2005»  sono  sostituite  dalle  seguenti
«legge regionale n. 65/2014». 
  4. Al comma 6 dell'art. 8  della  legge  regionale  n.  10/2010  le
parole «dalla  legge  regionale  n.  1/2005»  sono  sostituite  dalle
seguenti «dalla legge regionale n. 65/2014» e le parole «all'art.  17
della legge regionale  n.  1/2005»  sono  sostituite  dalle  seguenti
«all'art. 19 della legge regionale n. 65/2014».