Art. 5 Funzioni delle province e dei comuni. Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 88/1998 1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 88/1998 e' sostituita dalla seguente: «a) la manutenzione delle strade regionali;». 2. Il comma 2 dell'art. 23 della legge regionale n. 88/1998 e' abrogato.