Art. 5 
 
                Funzioni delle province e dei comuni. 
       Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 88/1998 
 
  1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 23 della legge regionale  n.
88/1998 e' sostituita dalla seguente: 
    «a) la manutenzione delle strade regionali;». 
  2. Il comma 2 dell'art. 23 della  legge  regionale  n.  88/1998  e'
abrogato.