Art. 5 Adempimenti 1. Per gli interventi pubblici di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) ed e), la conformita' alle specifiche misure di sicurezza della documentazione progettuale e' attestata dall'approvazione del progetto almeno di livello definitivo o della variante corredato dal documento ETC, con i soli contenuti di cui all'art. 6, comma 2, lettera a) secondo lo schema riportato in Allegato 1, parte A. 2. Per gli interventi privati di cui all'art. 3, comma,1, lettere a), b) ed e), la conformita' alle specifiche misure di sicurezza della documentazione progettuale allegata all'istanza presentata, e' attestata dal progettista all'atto di inoltro della stessa allo sportello unico di competenza corredata dal documento ETC con i soli contenuti di cui all'art. 6, comma 2, lettera a), secondo lo schema riportato in Allegato 1, parte A. 3. La corretta installazione ed il rispetto dei requisiti di sicurezza previsti per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attestati dal direttore dei lavori con la comunicazione di ultimazione dei lavori, nella quale si dichiara l'avvenuta realizzazione a regola d'arte e l'integrazione dell'ETC secondo le modalita' di cui all'art. 6, commi 3 e 4, allegandone i relativi elaborati. 4. Per gli interventi pubblici e privati di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) da attuarsi in regime di attivita' edilizia libera ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a) e comma 2 lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, la conformita' dell'intervento alle misure preventive e protettive necessarie e' garantita dalle previsioni di cui all'art. 11, comma 1 e comma 2 nel rispetto dei contenuti di cui all'Allegato 2. 5. Per gli interventi pubblici e privati di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), da attuarsi in regime di attivita' edilizia libera ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, la conformita' dell'intervento alle misure preventive e protettive necessarie e' garantita dalle previsioni di cui all'art. 11 comma 3, nel rispetto dei contenuti di cui all'Allegato 2. 6. Per gli interventi di cui all'art. 3 comma 1 lettere c) e d), previsti nell'ambito di interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, che non prevedono opere strutturali sulla copertura, subordinati al rilascio o all'efficacia dell'istanza, la conformita' dell'intervento alle misure preventive e protettive necessarie e' garantita dalle previsioni di cui all'art. 11 comma 4 nel rispetto dei contenuti di cui all'allegato 2. 7. Nei casi previsti ai commi 4, 5 e 6 e' fatta salva la facolta' di adottare ulteriori misure preventive e protettive o eventualmente specifiche misure di sicurezza nel rispetto dei contenuti di cui all'art. 6 e dei criteri generali di progettazione di cui all'art. 7. 8. Al fine di garantire il rispetto delle previsioni di cui all'art. 15, comma 1 della l.r. 20/2009, la mancata presentazione degli elaborati di cui al comma 1 costituisce causa ostativa all'approvazione del progetto definitivo e la mancata presentazione degli elaborati di cui al comma 2 costituisce causa ostativa al rilascio o all'efficacia della relativa istanza.