Art. 5 Modificazione all'art. 4 della legge regionale n. 9/2005 1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 9/2005 e' sostituito dal seguente: «1. Alla liquidazione della spesa di cui all'art. 3, comma 1, si provvede in un'unica soluzione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della relativa domanda.».