Art. 5 
 
      Modificazione all'art. 4 della legge regionale n. 9/2005 
 
  1. Il comma 1 dell'art.  4  della  legge  regionale  n.  9/2005  e'
sostituito dal seguente: 
  «1. Alla liquidazione della spesa di cui all'art. 3,  comma  1,  si
provvede  in  un'unica  soluzione  entro  il  31  dicembre  dell'anno
successivo a quello di presentazione della relativa domanda.».