Art. 5 
 
                  Contenimento del consumo di suolo 
 
  1. La Regione Emilia-Romagna, in coerenza con gli articoli 9, 44  e
117 della Costituzione e con i principi desumibili dagli articoli  11
e 191 del Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  assume
l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero da raggiungere entro il
2050. A tale scopo, gli strumenti di pianificazione  territoriale  ed
urbanistica  perseguono  la  limitazione  del   consumo   di   suolo,
attraverso il riuso e la rigenerazione del territorio urbanizzato. 
  2. Nel rispetto dei limiti  quantitativi  di  cui  all'art.  6,  il
consumo di suolo e' consentito esclusivamente per opere  pubbliche  e
opere qualificate dalla normativa vigente di interesse pubblico e per
insediamenti strategici  volti  ad  aumentare  l'attrattivita'  e  la
competitivita' del territorio, nei soli  casi  in  cui  non  esistano
ragionevoli  alternative  consistenti  nel   riuso   di   aree   gia'
urbanizzate  e  nella  rigenerazione  delle  stesse.  A  tale  scopo,
nell'ambito  della  valutazione  di   sostenibilita'   ambientale   e
territoriale dei piani, degli accordi operativi e dei piani attuativi
di  iniziativa   pubblica   sono   necessariamente   considerate   le
alternative localizzative che non comportino consumo del suolo, e  la
determinazione approvativa dei medesimi strumenti contiene specifiche
e  puntuali  motivazioni  relative  alla  necessita'   di   prevedere
l'utilizzo di suolo inedificato. 
  3. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 del presente articolo
e dalle disposizioni per il territorio rurale, di cui all'art. 36, il
consumo di suolo non e' comunque consentito  per  nuove  edificazioni
residenziali, ad eccezione di quelle necessarie: 
    a) per attivare interventi di riuso e di rigenerazione  di  parti
del territorio urbanizzato a prevalente destinazione residenziale; 
    b) per realizzare interventi di  edilizia  residenziale  sociale,
comprensivi unicamente della quota di edilizia libera  indispensabile
per assicurare la fattibilita' economico finanziaria dell'intervento. 
  4. In ogni caso, i nuovi insediamenti al di  fuori  del  territorio
urbanizzato  non  devono  accrescere  la   dispersione   insediativa,
individuando  soluzioni   localizzative   contigue   a   insediamenti
esistenti o convenzionati  e  funzionali  alla  riqualificazione  del
disegno  dei  margini  urbani  e   al   rafforzamento   dell'armatura
territoriale esistente, fatto salvo  quanto  previsto  dall'art.  36,
comma 4. 
  5. Il consumo di suolo e' dato dal saldo tra le aree per  le  quali
la pianificazione urbanistica  attuativa  prevede  la  trasformazione
insediativa al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato,  di
cui all'art. 32, commi 2 e 3, e  quelle  per  le  quali  la  medesima
pianificazione stabilisca una destinazione che richieda,  all'interno
del medesimo perimetro, interventi di desigillazione,  attraverso  la
rimozione dell'impermeabilizzazione del suolo. 
  6. I comuni rendono pubblici i dati numerici e  cartografici  dello
stato del consumo di suolo nel proprio territorio, aggiornati  al  31
dicembre dell'anno precedente. Nel corso del periodo  transitorio  di
cui all'art. 4, i comuni monitorano le trasformazioni  realizzate  in
attuazione del piano vigente e provvedono all'invio degli esiti dello
stesso alla regione, alla scadenza di ogni  semestre  dalla  data  di
approvazione  della  presente   legge.   La   regione   provvede   al
monitoraggio del consumo di suolo ai sensi  della  presente  legge  e
alla pubblicazione sul proprio sito web dei relativi dati.