Art. 5 
 
                  Requisiti soggettivi e oggettivi 
 
  1. Con regolamento di esecuzione sono determinate le modalita'  per
l'accesso  degli  operatori  dell'agricoltura  sociale  alle  singole
attivita' e sono disciplinate le forme di collaborazione con gli enti
e i servizi pubblici competenti; gli accreditamenti previsti  restano
validi. 
  2. Inoltre,  sentita  la  Consulta  provinciale  per  l'agricoltura
sociale, con regolamento di esecuzione e' determinata  la  formazione
richiesta per l'esercizio delle  attivita'  di  agricoltura  sociale,
tenuto  conto  del  tipo  di  attivita'  da  svolgere,  delle  figure
professionali presenti nonche' delle offerte formative esistenti. 
  3. La formazione puo'  essere  comprovata  anche  da  collaboratori
familiari che svolgono effettivamente le attivita' di cui all'art. 4.