Art. 5 
 
    Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale n. 24 del 2003 
 
  1. L'art. 8 della legge regionale n. 24 del 2003 e' sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 8 (Utilizzazione del volontariato). - 1.  L'utilizzazione  di
forme di volontariato, ai fini della presente legge, e' ammessa  solo
nel rispetto dei principi e delle finalita' fissate dall'art.  2  del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo  settore,
a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno  2016,
n. 106). Tale utilizzazione e' volta a realizzare una presenza attiva
sul territorio,  aggiuntiva  e  non  sostitutiva  rispetto  a  quella
ordinariamente  garantita  dalla  polizia  locale,  con  il  fine  di
promuovere  l'educazione  alla  convivenza  e   il   rispetto   della
legalita', il rispetto dell'ambiente, la mediazione dei  conflitti  e
il dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociale. 
  2. I volontari,  individuati  dalle  amministrazioni  locali  anche
sulla  base  di  indicazioni  provenienti   dalle   associazioni   di
volontariato, potranno essere impiegati a condizione che essi: 
    a) operino sulla base del  coordinamento  del  comandante  o  del
responsabile della polizia locale stessa o di altro addetto di  detta
polizia da esso individuato; 
    b) non abbiano subito condanna a pena detentiva per  delitto  non
colposo o non siano stati sottoposti a misure di  prevenzione  e  non
siano stati espulsi dalle forze  armate  o  dalle  forze  di  polizia
nazionali,  ovvero  destituiti  o  licenziati  per  giusta  causa   o
giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici; 
    c)  abbiano  frequentato,  con  profitto,  specifico   corso   di
formazione disciplinato dalla Giunta regionale; 
    d) siano adeguatamente assicurati. 
  3.  Gli  enti  locali  possono   stipulare   convenzioni   con   le
associazioni del volontariato i cui aderenti  svolgano  attivita'  di
volontariato ai sensi del presente articolo. Dette  associazioni  non
devono  prevedere  nell'accesso  e   nei   propri   fini   forme   di
discriminazione  di  genere,  razza,  lingua,   religione,   opinioni
politiche  e  condizioni  personali   o   sociali.   Le   convenzioni
definiscono l'ambito e le modalita' di impiego  dei  volontari  e  le
caratteristiche delle prestazioni volontarie, nonche' gli obblighi  a
tutela della salute e della sicurezza dei volontari nello svolgimento
delle attivita' secondo le disposizioni  di  cui  all'art.  3,  comma
12-bis, del decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.  81  (Attuazione
dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia  di  tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). 
  4.  La  Giunta  regionale,  al  fine   di   assicurare   l'adeguata
uniformita'  sul  territorio  regionale,  approva,  su  parere  delle
competenti Commissioni assembleari e del  Consiglio  delle  autonomie
locali, le direttive per gli enti  locali  relative  all'utilizzo  di
volontari, definendo in particolare i contenuti delle convenzioni  di
cui al comma 3.».