Art. 5 Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 25/2007 1. Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «1. Presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova e la Camera di commercio Riviere di Liguria e' istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b) adibiti a servizi pubblici non di linea, di seguito denominato ruolo.». 2. Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dai seguenti: «2. L'iscrizione nel ruolo, a seguito del superamento dell'esame effettuato dalla Commissione a norma dell'art. 7, costituisce requisito indispensabile per il rilascio: a) della licenza per l'esercizio del servizio di taxi; b) dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio di autovettura con conducente. 2-bis. Ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attivita' di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente) e successive modificazioni e integrazioni, le imprese di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) e successive modificazioni e integrazioni. A tal fine, previa presentazione di specifica domanda, sono iscritti di diritto al ruolo dei conducenti di cui al comma 1 i rappresentanti legali delle suddette imprese e i dipendenti delle stesse in possesso dei titoli abilitativi alla guida degli autobus per il tempo in cui i medesimi restano alle loro dipendenze. L'iscrizione e' cancellata quando vengono meno i requisiti della rappresentanza legale nelle imprese del rapporto di lavoro presso le medesime imprese nonche' i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 30.». 3. Al comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «L'iscrizione nel ruolo e' inoltre» sono sostituite dalle seguenti: «L'iscrizione nel ruolo della Liguria, di cui al comma 1 e'».