Art. 5 Indennita' differita e trattenute sull'indennita' di carica 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto-legge n. 174/2012 convertito dalla legge n. 213/2012, a decorrere dall'undicesima legislatura, ai consiglieri regionali, al Presidente della giunta regionale e ai componenti della giunta regionale che non fanno parte del consiglio regionale eletti o nominati nella stessa legislatura o nelle successive, cessati dal mandato, spetta un'indennita' differita, corrisposta in dodici mensilita', determinata sulla base del sistema di calcolo contributivo come definito dalla presente legge. 2. Al fine di corrispondere l'indennita' differita di cui al comma 1, sull'indennita' di carica al lordo, e' operata una trattenuta nella misura stabilita dall'art. 8, comma 4. 3. In caso di opzione per la conservazione del trattamento economico presso l'amministrazione di appartenenza, il consigliere, il Presidente della giunta regionale e il componente della giunta regionale che non fa parte del consiglio regionale ha la facolta' di versare mensilmente i contributi, nella misura di cui al comma 2, per ottenere la maturazione dell'indennita' differita relativa al periodo per cui ha avuto effetto la predetta opzione. 4. L'indennita' differita disciplinata dalla presente legge ha la stessa natura giuridica dell'istituto di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2011, n. 35 (Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei consiglieri regionali)) e all'art. 10, comma 2, della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 48 (Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) e successive modificazioni e integrazioni.