Art. 50. Trattamento delle fustaie irregolari 1. Nelle fustaie irregolari gli interventi selvicolturali per qualsiasi superficie di intervento, devono essere realizzati sulla base di un progetto di taglio, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione in conformita' a quanto indicato all'Art. 5, ed autorizzato dall'ente competente per territorio, con i procedimenti amministrativi previsti all'Art. 52. 2. Nelle fustaie irregolari la realizzazione degli interventi selvicolturali e' subordinata alla preliminare individuazione e definizione del tipo di bosco per singoli gruppi omogenei nei quali si deve intervenire specificatamente seconda le norme di cui alle sezioni II e III in base alla tipologia strutturale riscontrata. 3. Fatta eccezione per le necessita' dettate dall'esecuzione dei tagli successivi, sulla stessa superficie non e' consentito intervenire con un intervallo di tempo inferiore ad anni dieci. 4. Per la violazione alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa di cui all'Art. 48, conimi 3 e 9, lettera a) della legge regionale n. 28/2001.