Art. 50.
                Trattamento delle fustaie irregolari
    1.  Nelle  fustaie  irregolari  gli interventi selvicolturali per
qualsiasi  superficie  di  intervento, devono essere realizzati sulla
base   di  un  progetto  di  taglio,  redatto  da  tecnico  abilitato
all'esercizio  della  professione  in  conformita'  a quanto indicato
all'Art. 5, ed autorizzato dall'ente competente per territorio, con i
procedimenti amministrativi previsti all'Art. 52.
    2.  Nelle  fustaie  irregolari  la realizzazione degli interventi
selvicolturali  e'  subordinata  alla  preliminare  individuazione  e
definizione  del  tipo di bosco per singoli gruppi omogenei nei quali
si  deve  intervenire  specificatamente  seconda le norme di cui alle
sezioni II e III in base alla tipologia strutturale riscontrata.
    3.  Fatta eccezione per le necessita' dettate dall'esecuzione dei
tagli   successivi,   sulla   stessa  superficie  non  e'  consentito
intervenire con un intervallo di tempo inferiore ad anni dieci.
    4.  Per  la violazione alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applica  la sanzione amministrativa di cui all'Art. 48, conimi 3 e 9,
lettera a) della legge regionale n. 28/2001.