Art. 50. Controlli e vigilanza 1. L'unita' sanitaria locale dispone i controlli necessari in ordine alla corretta applicazione della convenzione nonche' in ordine ai ricoveri effettuati dalle case di cura convenzionate. In particolare le unita' sanitarie locali svolgono controlli sanitari sulla necessita' del ricovero, in relazione alla diagnosi del medico curante, nonche' sulla durata del ricovero. 2. Qualora in sede di controllo presso la casa di cura, il sanitario incaricato pervenga a valutazioni diverse da quelle del medico curante, redige, in contraddittorio, apposito verbale. 3. Il verbale sottoscritto dal medico di controllo e dal medico curante e' redatto in duplice copia, di cui una e' consegnata al sanitario curante e l'altra e' rimessa al competente ufficio dell'unita' sanitaria locale. 4. In sede di controlli in ordine alla corretta applicazione della convenzione l'unita' sanitaria locale e' tenuta altresi' a verificare la regolare tenuta delle registrazioni di cui al precedente art. 49 con annotazione degli esiti nel registro previsto dal precedente art. 40. 5. La decisione circa l'esigenza del ricovero nonche' sulla rispondenza della prestazione sanitaria e della sua durata alle obiettive necessita' del paziente e' rimessa ad un collegio di tre esperti della specialita' di cui uno sorteggiato nel ruolo unico regionale del personale delle unita' sanitarie locali, uno designato dalla Regione ed uno designato dall'associazione interessata nominato con decreto del presidente della giunta regionale.