Art. 50.
 
                        Controlli e vigilanza
   1.  L'unita'  sanitaria  locale  dispone  i controlli necessari in
ordine alla corretta applicazione della convenzione nonche' in ordine
ai   ricoveri   effettuati  dalle  case  di  cura  convenzionate.  In
particolare le unita' sanitarie locali  svolgono  controlli  sanitari
sulla  necessita' del ricovero, in relazione alla diagnosi del medico
curante, nonche' sulla durata del ricovero.
   2.  Qualora  in  sede  di  controllo  presso  la  casa di cura, il
sanitario incaricato pervenga a valutazioni  diverse  da  quelle  del
medico curante, redige, in contraddittorio, apposito verbale.
   3.  Il  verbale  sottoscritto dal medico di controllo e dal medico
curante e' redatto in duplice copia, di  cui  una  e'  consegnata  al
sanitario   curante  e  l'altra  e'  rimessa  al  competente  ufficio
dell'unita' sanitaria locale.
   4. In sede di controlli in ordine alla corretta applicazione della
convenzione l'unita' sanitaria locale e' tenuta altresi' a verificare
la  regolare  tenuta delle registrazioni di cui al precedente art. 49
con annotazione degli esiti nel registro previsto dal precedente art.
40.
   5.  La  decisione  circa  l'esigenza  del  ricovero  nonche' sulla
rispondenza della prestazione  sanitaria  e  della  sua  durata  alle
obiettive  necessita'  del  paziente e' rimessa ad un collegio di tre
esperti della specialita' di cui  uno  sorteggiato  nel  ruolo  unico
regionale  del personale delle unita' sanitarie locali, uno designato
dalla Regione ed uno designato dall'associazione interessata nominato
con decreto del presidente della giunta regionale.