Art. 50. Arricchimento professionale 1. In via sperimentale ai fini della specializzazione e riqualificazione professionale del personale, in diretta correlazione alla introduzione di processi di innovazione tecnologica volti a un suo ottimale delle risorse e per migliorare la qualita' dei servizi e l'efficacia dei risultati, la Regione, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, potra' organizzare direttamente, ovvero avvalendosi di organismi anche privati, appositi corsi articolati in almeno 80 ore complessive. 2. Tali corsi dovranno concludersi con esame selettivo finale e agli stessi potra' partecipare il personale dipendente interessato operativamente alla innovazione, compreso tra la qualifica di operatore e la qualifica di istruttore direttivo, nel limite massimo annuo del 3% della dotazione organica. 3. Nella determinazione del compenso incentivante da corrispondere a obiettivo programmato raggiunto, di cui al comma quinto dell'art. 8, dovra' essere previsto, accanto agli altri, un particolare parametro aggiuntivo a riconoscimento e remunerazione dell'arricchimento professionale dimostrato, in particolare, nella efficace utilizzazione di sistemi e strumenti tecnologicamente avanzati.