Art. 50.
                   Promozione di prodotti agricoli
 
  1.   Al  fine  di  valorizzare  i  prodotti  agricoli  e  di  prima
trasformazione  agricola  siciliani  e'   assegnata   all'assessorato
regionale   dell'agricoltura   e  delle  foreste  la  gestione  della
promozione e dell'immagine di tali produzioni siciliane  sui  mercati
di consumo in Italia ed all'estero.
  2.  A tal fine l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste
e' autorizzato a predisporre un programma che preveda ed  indichi  le
azioni da attuarsi e le risorse finanziarie all'uopo necessarie.