Art. 50 Abrogazioni 1. Sono abrogati le seguenti disposizioni ed allegati della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS» e di valutazione di impatto ambientale «VIA»): a) articoli 40, 41, 44, 49, 51, 52-bis, 52-ter, 59, 60, 66, 72-ter, 72-sexies e 75-bis; b) allegati A1, A2, B1, B2, B3, C e D. 2. Il comma 3 dell'art. 14 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e' abrogato. 3. L'abrogazione di cui al comma 2 non si applica ai piani e programmi, o relative varianti, gia' adottati alla data di entrata in vigore della presente legge.