Art. 50 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono abrogati le seguenti disposizioni ed allegati  della  legge
regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in  materia  di  valutazione
ambientale strategica «VAS» e di valutazione  di  impatto  ambientale
«VIA»): 
    a) articoli 40, 41, 44, 49,  51,  52-bis,  52-ter,  59,  60,  66,
72-ter, 72-sexies e 75-bis; 
    b) allegati A1, A2, B1, B2, B3, C e D. 
  2. Il comma 3 dell'art. 14 della legge regionale 10 novembre  2014,
n. 65 (Norme per il governo del territorio) e' abrogato. 
  3. L'abrogazione di cui al comma  2  non  si  applica  ai  piani  e
programmi, o relative varianti, gia' adottati alla data di entrata in
vigore della presente legge.