Art. 51. Castagneti da frutto 1. Sono definiti castagneti da frutto le aree in cui siano presenti almeno otto piante di castagno da frutto ogni duemila metri quadrati di superficie. 2. La trasformazione dei boschi cedui di castagno in castagneti da frutto per qualsiasi superficie di intervento deve essere realizzata sulla base di un progetto di taglio, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione in conformita' a quanto indicato all'allegato L), ed autorizzato dall'ente competente per territorio, con i procedimenti amministrativi previsti all'Art. 52. 3. Nei castagneti da frutto sono consentite su qualsiasi superficie di intervento senza comunicazione di intervento le seguenti operazioni colturali: a) la capitozzatura delle piante per ringiovanire la chioma o per la preparazione all'innesto; b) l'esecuzione di innesti; c) le potature eseguite secondo quanto indicato dall'Art. 12, comma 3; d) il taglio dei polloni di castagno e delle piante di castagno non da frutto; e) la formazione ed il ripristino di ripiani, se di altezza inferiore a mezzo metro; f) la ripulitura della superficie occupata dal castagneto. 4. Nei castagneti da frutto sono consentite su qualsiasi superficie di intervento previa comunicazione di intervento, conforme all'allegato H, all'ente competente per territorio: a) la formazione ed il ripristino di ripiani di altezza superiore a mezzo metro; b) la sostituzione di piante di castagno morte o non piu' produttive; c) il taglio delle piante arboree la cui chioma e' distante meno di due metri dalla chioma dei castagni da frutto. 5. Nei castagneti da frutto per qualsiasi superficie di intervento, gli interventi di seguito elencati devono essere realizzati sulla base di un progetto di taglio, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione in conformita' a quanto indicato all'allegato L, ed autorizzato competente per territorio, con i procedimenti amministrativi previsti all'Art. 52: a) la distruzione delle ceppaie delle piante da sostituire. L'autorizzazione e' concessa purche' vengano subito colmate le buche risultanti e si provveda alla sollecita messa a dimora delle piante sostitutive; b) la conversione dei castagneti da frutta in boschi cedui di castagno. L'autorizzazione e' concessa esclusivamente nei casi di evidenti problemi fitosanitari. 6. Nel caso di interventi difformi da quanto indicato al comma 3, lettere a), c), d), si applicano le sanzioni amministrative di cui all'Art. 48, comma 9, lettera a della legge regionale n. 28/2001. 7. Nel caso di interventi difformi da quanto indicato al comma 4, lettere b) e c), si applicano le sanzioni aniministrative di cui all'Art. 48, commi 3 e 9, lettera a) della legge regionale n. 28/2001. 8. Nel caso di interventi difformi a quanto indicato al comma 3, lettera e), e al comma 4, lettera a), si applicano le sanzioni amministrative di cui all'Art. 48, comma 11 della legge regionale n. 28/2001. 9. Nel caso di interventi difformi da quanto indicato al comma 3, lettera f), si applicano le sanzioni amministrative di cui all'Art. 48, comma 9, lettera a), punto 2), della legge regionale n. 28/2001. 10. Per i mancati adempimenti previsti al comma 4, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di taglio e relativa decorrenza dei termini per come indicato all'Art. 52. 11. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi non vengano sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all'Art. 48, comma 11 della legge regionale n. 28/2001.