Art. 51.
                        Castagneti da frutto
    1.  Sono  definiti  castagneti  da  frutto  le  aree in cui siano
presenti  almeno otto piante di castagno da frutto ogni duemila metri
quadrati di superficie.
    2.  La  trasformazione dei boschi cedui di castagno in castagneti
da   frutto  per  qualsiasi  superficie  di  intervento  deve  essere
realizzata  sulla  base  di un progetto di taglio, redatto da tecnico
abilitato  all'esercizio  della  professione  in conformita' a quanto
indicato  all'allegato L),  ed  autorizzato  dall'ente competente per
territorio, con i procedimenti amministrativi previsti all'Art. 52.
    3.   Nei  castagneti  da  frutto  sono  consentite  su  qualsiasi
superficie   di  intervento  senza  comunicazione  di  intervento  le
seguenti operazioni colturali:
      a) la  capitozzatura  delle piante per ringiovanire la chioma o
per la preparazione all'innesto;
      b) l'esecuzione di innesti;
      c) le  potature  eseguite secondo quanto indicato dall'Art. 12,
comma 3;
      d) il taglio dei polloni di castagno e delle piante di castagno
non da frutto;
      e) la  formazione  ed  il  ripristino di ripiani, se di altezza
inferiore a mezzo metro;
      f) la ripulitura della superficie occupata dal castagneto.
    4.   Nei  castagneti  da  frutto  sono  consentite  su  qualsiasi
superficie di intervento previa comunicazione di intervento, conforme
all'allegato H, all'ente competente per territorio:
      a) la  formazione  ed  il  ripristino  di  ripiani  di  altezza
superiore a mezzo metro;
      b) la  sostituzione  di  piante  di  castagno  morte o non piu'
produttive;
      c) il  taglio  delle  piante  arboree la cui chioma e' distante
meno di due metri dalla chioma dei castagni da frutto.
    5.   Nei   castagneti  da  frutto  per  qualsiasi  superficie  di
intervento,   gli   interventi  di  seguito  elencati  devono  essere
realizzati  sulla  base  di un progetto di taglio, redatto da tecnico
abilitato  all'esercizio  della  professione  in conformita' a quanto
indicato  all'allegato  L,  ed autorizzato competente per territorio,
con i procedimenti amministrativi previsti all'Art. 52:
      a) la  distruzione  delle  ceppaie  delle piante da sostituire.
L'autorizzazione  e' concessa purche' vengano subito colmate le buche
risultanti  e  si provveda alla sollecita messa a dimora delle piante
sostitutive;
      b) la  conversione  dei castagneti da frutta in boschi cedui di
castagno.  L'autorizzazione  e'  concessa  esclusivamente nei casi di
evidenti problemi fitosanitari.
    6. Nel caso di interventi difformi da quanto indicato al comma 3,
lettere  a),  c),  d), si applicano le sanzioni amministrative di cui
all'Art. 48, comma 9, lettera a della legge regionale n. 28/2001.
    7. Nel caso di interventi difformi da quanto indicato al comma 4,
lettere  b)  e  c),  si  applicano le sanzioni aniministrative di cui
all'Art.  48,  commi  3  e  9,  lettera  a)  della legge regionale n.
28/2001.
    8.  Nel caso di interventi difformi a quanto indicato al comma 3,
lettera  e),  e  al  comma  4,  lettera  a), si applicano le sanzioni
amministrative  di cui all'Art. 48, comma 11 della legge regionale n.
28/2001.
    9. Nel caso di interventi difformi da quanto indicato al comma 3,
lettera  f),  si applicano le sanzioni amministrative di cui all'Art.
48, comma 9, lettera a), punto 2), della legge regionale n. 28/2001.
    10.  Per i mancati adempimenti previsti al comma 4, gli organi di
vigilanza  intimano  la  sospensione  dei  lavori  fino  ad  avvenuta
presentazione della comunicazione di taglio e relativa decorrenza dei
termini per come indicato all'Art. 52.
    11.  Nel  caso  che a seguito di intimazione alla sospensione dei
lavori  gli  stessi  non  vengano  sospesi  si  applicano le sanzioni
amministrative  di cui all'Art. 48, comma 11 della legge regionale n.
28/2001.