Art. 51.
 
             Sospensione e risoluzione delle convenzioni
   1.  Nel  caso di eventuali inadempienze alla convenzione, l'unita'
sanitaria locale e' tenuta a contestare per iscritto le  inadempienze
stesse  assegnando,  in relazione al tipo di inadempienza, un termine
per la rimozione delle medesime; trascorso tale termine,  qualora  la
casa  di  cura  non  abbia  provveduto  a sanare le inadempienze e si
tratti di  inadempienze  che  pregiudicano  direttamente  l'attivita'
assistenziale, l'unita' sanitaria locale sospende in tutto o in parte
la convenzione informando immediatamente la Regione.
   2.  Nel provvedimento con cui l'unita' sanitaria locale dispone la
sospensione della convenzione viene indicato il termine entro cui  le
cause  di  inadempienza devono essere rimosse. Decorso inutilmente il
predetto termine, sempreche'  l'unita'  sanitaria  locale  non  abbia
disposto  la  proroga  della  sospensione per giustificati motivi, la
convenzione e' risolta di diritto.
   3.  La  convenzione  e' altresi' risolta nei seguenti casi, previa
contestazione scritta:
     a)  se  si  determina  una  variazione  nelle  strutture e nelle
dotazioni organiche del personale che comporti  l'attribuzione  della
casa  di cura ad una fascia funzionale inferiore, se si determina una
variazione al numero dei posti  letto  e  comunque  se  vengono  meno
requisiti che possano compromettere l'attivita' assistenziale;
     b)  se la convenzione non venga eseguita secondo le regole della
normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
     c) se nella casa di cura risulta prestare attivita', a qualsiasi
titolo,   personale   per   il   quale   sussistono   condizioni   di
incompatibilita'  all'esercizio professionale presso la casa di cura,
contestata  l'infrazione  e  vagliate  le  eventuali  responsabilita'
tenendo  conto  anche delle controdeduzioni presentate entro quindici
giorni dalla casa di cura  stessa,  l'unita'  sanitaria  locale  puo'
dichiarare motivatamente la risoluzione della convenzione.
   4.  Oltre  che  nei casi previsti dalle vigenti disposizioni e dal
presente articolo la risoluzione della convenzione  e'  disposta  per
ripetute  inadempienze  alla convenzione o, nel caso questa non venga
eseguita secondo le regole della normale correttezza  e  della  buona
fede, anche sotto il profilo amministrativo e contabile.