Art. 51. Sospensione e risoluzione delle convenzioni 1. Nel caso di eventuali inadempienze alla convenzione, l'unita' sanitaria locale e' tenuta a contestare per iscritto le inadempienze stesse assegnando, in relazione al tipo di inadempienza, un termine per la rimozione delle medesime; trascorso tale termine, qualora la casa di cura non abbia provveduto a sanare le inadempienze e si tratti di inadempienze che pregiudicano direttamente l'attivita' assistenziale, l'unita' sanitaria locale sospende in tutto o in parte la convenzione informando immediatamente la Regione. 2. Nel provvedimento con cui l'unita' sanitaria locale dispone la sospensione della convenzione viene indicato il termine entro cui le cause di inadempienza devono essere rimosse. Decorso inutilmente il predetto termine, sempreche' l'unita' sanitaria locale non abbia disposto la proroga della sospensione per giustificati motivi, la convenzione e' risolta di diritto. 3. La convenzione e' altresi' risolta nei seguenti casi, previa contestazione scritta: a) se si determina una variazione nelle strutture e nelle dotazioni organiche del personale che comporti l'attribuzione della casa di cura ad una fascia funzionale inferiore, se si determina una variazione al numero dei posti letto e comunque se vengono meno requisiti che possano compromettere l'attivita' assistenziale; b) se la convenzione non venga eseguita secondo le regole della normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo-contabile; c) se nella casa di cura risulta prestare attivita', a qualsiasi titolo, personale per il quale sussistono condizioni di incompatibilita' all'esercizio professionale presso la casa di cura, contestata l'infrazione e vagliate le eventuali responsabilita' tenendo conto anche delle controdeduzioni presentate entro quindici giorni dalla casa di cura stessa, l'unita' sanitaria locale puo' dichiarare motivatamente la risoluzione della convenzione. 4. Oltre che nei casi previsti dalle vigenti disposizioni e dal presente articolo la risoluzione della convenzione e' disposta per ripetute inadempienze alla convenzione o, nel caso questa non venga eseguita secondo le regole della normale correttezza e della buona fede, anche sotto il profilo amministrativo e contabile.