Art. 51. Vigilanza venatoria. Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 157/1992 e dalla presente legge, la vigilanza sull'attivita' venatoria e' affidata: a) al Servizio ispettivo della Regione Piemonte; b) alle guardie delle Province; c) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale ed a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; d) agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonche' alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali. 2. I soggetti di cui al comma 1 svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza. 3. Agli agenti di cui al comma 1, con compiti di vigilanza, e' vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie e' vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni. 4. La Provincia coordina l'attivita' delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale. 5. La Giunta regionale promuove, anche in concorso con gli Enti e le associazioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b) della legge 157/1992, corsi di preparazione ed aggiornamento per gli agenti di vigilanza nel quadro della normativa regionale in materia. 6. Il riconoscimento della qualita' di guardia venatoria volontaria e di guardia ecologica e' subordinato alla frequenza dei corsi di cui al comma 5, indetti per i due profili dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e al conseguimento di un attestato di idoneita', rilasciato dalla Giunta regionale previo superamento di un apposito esame. 7. La Giunta regionale nomina di volta in volta una Commissione d'esame per il rilascio dell'attestato di cui al comma 6. Con il medesimo provvedimento, definisce i programmi, le modalita' di svolgimento dei corsi e la composizione della commissione. 8. La Commissione e' composta da sei esperti nelle discipline previste all'articolo 43, comma 5, da un funzionario regionale e da un esperto designato dal Prefetto. Nella Commissione deve essere garantita la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste. 9. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneita' di cui al comma 6. 10. I poteri e i compiti degli addetti alla vigilanza venatoria sono quelli previsti dagli articoli 28 e 29 della legge 157/1992.