Art. 51.
                Vigilanza venatoria. Poteri e compiti
               degli addetti alla vigilanza venatoria
 
  1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  27  della  legge
157/1992   e   dalla  presente  legge,  la  vigilanza  sull'attivita'
venatoria e' affidata:
   a) al Servizio ispettivo della Regione Piemonte;
   b) alle guardie delle Province;
   c) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie,  agricole
e   di   protezione   ambientale   presenti   nel   Comitato  tecnico
faunistico-venatorio nazionale ed  a  quelle  delle  associazioni  di
protezione  ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle
quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai  sensi  del
testo  unico  della  legge  di pubblica sicurezza approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773;
   d) agli ufficiali, sottufficiali e  guardie  del  Corpo  forestale
dello  Stato,  alle  guardie  addette a parchi nazionali e regionali,
agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate
comunali, forestali e campestri ed alle guardie private  riconosciute
ai  sensi  del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonche'
alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.
  2. I soggetti di cui al comma 1 svolgono le  proprie  funzioni,  di
norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.
  3.  Agli  agenti  di  cui  al comma 1, con compiti di vigilanza, e'
vietato l'esercizio  venatorio  nell'ambito  del  territorio  in  cui
esercitano  le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie e' vietato
l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.
  4. La Provincia coordina l'attivita' delle guardie volontarie delle
associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale.
  5.  La  Giunta regionale promuove, anche in concorso con gli Enti e
le associazioni di cui all'articolo 27, comma  1,  lettera  b)  della
legge 157/1992, corsi di preparazione ed aggiornamento per gli agenti
di vigilanza nel quadro della normativa regionale in materia.
  6. Il riconoscimento della qualita' di guardia venatoria volontaria
e di guardia ecologica e' subordinato alla frequenza dei corsi di cui
al  comma  5,  indetti per i due profili dalla Giunta regionale entro
sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,   e   al
conseguimento  di  un attestato di idoneita', rilasciato dalla Giunta
regionale previo superamento di un apposito esame.
  7. La Giunta regionale nomina di volta  in  volta  una  Commissione
d'esame  per  il  rilascio  dell'attestato  di cui al comma 6. Con il
medesimo  provvedimento,  definisce  i  programmi,  le  modalita'  di
svolgimento dei corsi e la composizione della commissione.
  8.  La  Commissione  e'  composta  da  sei esperti nelle discipline
previste all'articolo 43, comma 5, da un funzionario regionale  e  da
un  esperto  designato  dal  Prefetto.  Nella Commissione deve essere
garantita  la  presenza  tra  loro  paritaria  di  rappresentanti  di
associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.
  9.  I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, della qualifica di guardia  venatoria  volontaria
alla  data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano
dell'attestato di idoneita' di cui al comma 6.
  10. I poteri e i compiti degli  addetti  alla  vigilanza  venatoria
sono quelli previsti dagli articoli 28 e 29 della legge 157/1992.