Art. 51 Trasporto isole minori 1. Per le finalita' dell'art. 6 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 12, e' autorizzata, per l'anno 2013, la spesa complessiva nel limite massimo di 91.497 migliaia di euro. Le somme sono destinate nel limite massimo di 18.497 migliaia di euro all'indizione delle nuove gare per l'approvvigionamento delle isole minori tramite navi ro-ro passeggeri e per i collegamenti con unita' veloci, e per 73.000 migliaia di euro per fare fronte alle obbligazioni che maturano nell'anno in corso per effetto della stipulazione dei contratti di servizio negli anni 2008-2009. Per le nuove gare relative all'approvvigionamento delle isole minori tramite navi ro-ro passeggeri e ai collegamenti con unita' veloci per gli anni 2014 e 2015, e' autorizzata la spesa complessiva nel limite massimo di 86.000 migliaia di euro annui.