Art. 51 
 
                       Trasporto isole minori 
 
  1. Per le finalita' dell'art. 6  della  legge  regionale  9  agosto
2002, n. 12, e' autorizzata, per l'anno 2013,  la  spesa  complessiva
nel limite  massimo  di  91.497  migliaia  di  euro.  Le  somme  sono
destinate nel limite massimo di 18.497 migliaia di euro all'indizione
delle nuove gare per l'approvvigionamento delle isole minori  tramite
navi ro-ro passeggeri e per i collegamenti con unita' veloci,  e  per
73.000 migliaia  di  euro  per  fare  fronte  alle  obbligazioni  che
maturano nell'anno  in  corso  per  effetto  della  stipulazione  dei
contratti di  servizio  negli  anni  2008-2009.  Per  le  nuove  gare
relative all'approvvigionamento delle isole minori tramite navi ro-ro
passeggeri e ai collegamenti con unita' veloci per gli  anni  2014  e
2015, e' autorizzata la  spesa  complessiva  nel  limite  massimo  di
86.000 migliaia di euro annui.